Tutela
della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.
INDICE
Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Produzioni ceramiche tutelate
Art. 3 - Registri dei produttori di ceramica
Art. 4 - Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico
Art. 5 - Composizione del Consiglio nazionale ceramico
Art. 6 - Regolamento di attuazione
Art. 7 - Comitati di disciplinare
Art. 8 - Disciplina di produzione
Art. 9 - Consorzi volontari
Art. 10 - Riconoscimento dei consorzi volontari
Art. 11 - Controllo della produzione
Art. 12 - Finanziamento
Articolo aggiunto -(comma 3 dell'art. 44 della legge 6.2.96, n.52)
NOTE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
1. La
tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica
artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle
loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con
l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale"
(1), in conformità ad
un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui
all'articolo 4 (2).
La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformità
all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico
(3) , viene
attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualità"
(4).
2. I decori, le forme e la qualità della ceramica sono tutelati
attraverso:
a. il Consiglio nazionale ceramico;
b. i Comitati di disciplinare;
c. le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
d. i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e
tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2.
Art. 2
Produzioni ceramiche tutelate
1. Ai
fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e
tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti
patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione
ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.
2. Tutte
le altre produzioni, purché effettuate nel territorio nazionale in
conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale
ceramico, sono considerate ceramica di qualità.
3. I
marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di
origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati -
porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformità
alle norme UNI.
Art. 3
Registri dei produttori di ceramica
1. Ai
fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il "registro dei
produttori di ceramica artistica e tradizionale" e il "registro dei
produttori di ceramica di qualità"
(5) , rispettivamente
depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per
territorio.
2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli
produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese
ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale
ceramico.
3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale per
l'artigianato, su conforme parere del Comitato di cui agli articoli 7 e
11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.
3-bis.
Vengono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un
"registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un
"registro dei produttori di ceramica di qualità" destinati alle iscrizioni
dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne
facciano espressa richiesta.
Art. 4
Istituzione e compiti del Consiglio
nazionale ceramico
1. E'
istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la
ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e
culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica
di qualità.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa
consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del
territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di
ceramica artistica e tradizionale
(6) eventualmente
comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche
quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica
artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune
presso il quale avrà sede il Comitato di disciplinare
(7) ;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di
qualità (8);
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e
la regione interessata, i suoi rappresentanti nei Comitati di disciplinare
di cui all'articolo 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli
aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per
la formazione degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni
ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei
disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a
conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare,
d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di
una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con
manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi
alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una
dell'Italia centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e
tradizionale italiana nonché quella di qualità, coordinando la propria
attività con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;
j) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il
migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le
indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati
e dei rispettivi consulenti tecnici.
Art. 5
Composizione del Consiglio
nazionale ceramico
1. Il
Consiglio nazionale ceramico è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che lo presiede.
2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:
a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di cui:
1) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e
ambientali;
3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica
istruzione;
4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con
l'estero;
5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello
spettacolo;
b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni
ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle
regioni;
c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e
tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
d) sette membri in rappresentanza dei Comuni di affermata tradizione
ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione
ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM)
(9) .
3. Nella
scelta dei membri di cui al comma 2, lettere b) e d), dovrà tenersi conto
dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio,
delle zone di affermata tradizione ceramica.
4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4,
comma 2, lettere b) ed e), partecipano altresì, con voto deliberativo, tre
rappresentanti della o delle Regioni sul cui territorio è ubicata la zona
di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonché due
rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.
5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente
esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o
giuridico (10)
.
6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
7. Il Consiglio è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purché sia stata
nominata la metà più uno dei suoi componenti.
Art. 6
Regolamento di attuazione
1. Entro
sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:
a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le
modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle
norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con
decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(11) ;
b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei
Comitati di disciplinare (12)
;
c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonché
il disciplinare dei marchi (13)
.
2. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il
Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi
trenta giorni.
3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri
dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei Comitati di
disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti.
3-bis.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati
l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalità di
versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri
necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonché al
funzionamento dei Comitati di disciplinare
(14).
Art. 7
Comitati di disciplinare
1. Per
ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio
nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 4, è
costituito un Comitato di disciplinare, con sede presso un comune della
zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale.
2. Il Comitato:
a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei
richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività
lavorativa;
b) svolge i compiti di cui all'articolo 11;
c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico,
sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di
produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo
la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio
della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal
disciplinare medesimo.
3. I Comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico, entro
tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono
composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo
tecnico-produttivo o artistico-culturale.
4. Ciascun Comitato non potrà essere costituito da più di quindici
componenti designati dai Comuni e dalle regioni interessate.
5. Nei Comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi o
enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggiormente
rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in
relazione alla loro rappresentatività o consistenza.
6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente
legge i Comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti
idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli articoli 9 e 10,
ove esistenti.
7. Le decisioni del Comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto
dall'articolo 11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse presso il
Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla comunicazione
delle stesse.
7-bis.
Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito Comitato di
disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime
finalità dei Comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda
l'attività di produttori di ceramica artistica e tradizionale di cui al
comma 3-bis dell'articolo 3.
Art. 8
Disciplina di produzione
1. Il
disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una
zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali
della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli,
forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e
produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.
2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di
produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile
dell'origine del prodotto nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui
all'articolo 11, di quelle forme innovative che costituiscono il
naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli
stili tradizionali.
3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualità viene definito
dal Consiglio nazionale ceramico.
4. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai commi
1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché
la certificazione da esse prevista.
5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio nazionale
ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le
organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della
zona.
6. Il disciplinare di cui al comma 3 è approvato dal Consiglio nazionale
ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.
7. Il disciplinare è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana (15).
Art. 9
Consorzi volontari
1. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti
volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera c).
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di
ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono
essere conferite ai consorzi od enti i quali:
a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento
delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al
registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50 per
cento del numero complessivo degli addetti;
b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni,
l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e
tradizionale iscritti al registro stesso;
c) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni
affidate.
3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai Comitati
di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri
dei Comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7.
4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale
ceramico e alle altre pubbliche Amministrazioni, in base all'ordinamento
vigente.
5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al
presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione
interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere
approvata dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato su
conforme parere della regione interessata.
Art. 10
Riconoscimento dei consorzi
volontari
1. La
richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per espletare le funzioni di cui all'articolo 9, preventivamente
pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spese del
consorzio o ente interessato, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha
sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui
all'articolo 3;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o
ente;
c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del Consorzio o
Ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei
compiti di vigilanza.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto
ai consorzi o enti, ai sensi dell'articolo 9, è revocato quanto il
numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo
articolo 9, comma 2.
3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che
l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o
quando il funzionamento dei consorzi o enti si dimostri irregolare, o
comunque inefficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico
ricevuto.
4. I consigli di amministrazione dei consorzi o enti incaricati dello
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 possono essere sciolti,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza
degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e
statutarie, persistano nel violarle. Con lo stesso decreto la gestione
straordinaria del consorzio o ente è affidata a un commissario il quale
provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del
nuovo consiglio di amministrazione.
Art. 11
Controllo della produzione
1. Hanno
diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori
iscritti ai registri di cui all'articolo 3.
2. Il Comitato di disciplinare esercita il controllo, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, per le produzioni di
ceramica artistica e tradizionale. Il Consiglio nazionale ceramico nel
disciplinare per la ceramica di qualità prevede le modalità relative al
controllo.
3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente
legge è punita con l'ammenda da un minimo di due ad un massimo di
cinquanta milioni.
4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale
ceramico può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3
dell'articolo 3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui
all'articolo 6.
5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso
illegittimo del marchio i Comitati di disciplinare, le regioni, gli enti
locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di
tutela, le associazioni dei produttori ceramici.
Art. 12
Finanziamento
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando
l'accantonamento: "Tutela della ceramica artistica tradizionale e della
ceramica di qualità".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per
partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti
connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che
hanno provveduto alla loro designazione.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Articolo
aggiunto
(comma 3 dell'art. 44 della
legge 6.2.96, n.52)
L'azienda
estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualità, ha
l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai
requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio
nazionale ceramico approva la conformità ai requisiti del prodotto estero
attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto.
In caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il
produttore estero può chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per
la verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio, il Comitato di
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n.188, può
disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.
NOTE
1) Il
marchio "ceramica artistica e tradizionale" è stato istituito con decreto
ministeriale 26 giugno 1997, pubblicato sulla G.U. n.153 del 3.7.1997
2) Il disciplinare tipo della produzione di ceramica artistica e
tradizionale è stato pubblicato sulla G.U. n.283 del 4.12.1997
3) Il disciplinare della produzione di ceramica di qualità è stato
pubblicato sulla G.U. n.283 del 4.12.1997
4) Il marchio di "ceramica di qualità" è stato pubblicato sulla G.U. n.153
del 3.7.1997
5) Per i registri dei produttori di ceramica artistica e tradizionale e
dei produttori di ceramica di qualità, nonché le domande di iscrizione
vedasi deliberazione 12 dicembre 1996 art.1
6) L'elenco delle zone di affermata produzione di ceramica artistica e
tradizionale sono state approvate dal Consiglio nazionale ceramico in data
11.3.1993 e 6.7.1994.
7)
Guarda i disciplinari approvati alla data del 10 giugno 2000
8) Vedi nota 3).
9) Il
numero dei componenti il Consiglio nazionale ceramico è stato
rideterminato con decreto ministeriale 12 maggio 1997
10) La composizione del Consiglio nazionale ceramico per il quinquennio
1997-2002
11) Il regolamento di attuazione è stato emanato con decreto ministeriale
15 luglio 1996 n.506, pubblicato sulla G.U. n.228 del 28.9.1996
12) Vedasi art.4 della delibera 12 dicembre 1996
13) Vedasi art.2 della delibera 12 dicembre 1996
14) Vedasi decreto ministeriale 11 settembre 1997 pubblicato sulla G.U. n.279
del 29.11.1997
Il disciplinare tipo della produzione ceramica artistica e tradizionale e
il disciplinare della ceramica di qualità sono stati pubblicati sulla G.U.
n.283 del 4.12.1997.
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