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Disciplinare di produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale di Caltagirone

           (Approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 12.12.96)

        INDICE
 Art.1- Campo di applicazione
 Art.2 - Marchio
 Art.3 - Zona di produzione
 Art.4 - Caratteri fondamentali della ceramica artistico - tradizionale Calatina
 Art.5 - Materie prime e fasi produttive
 Art.6 - Stili e decori della tradizione ceramica di Caltagirone - Produzioni tipiche
 Art.7 - Controllo della produzione
 Art.8 - Utilizzo del marchio e controlli
 Art.9 - Vendita delle ceramiche a marchio D.O.C.
 Art.10 - Difesa del marchio
 Art.11 - Comitato di disciplinare
 Art.12 - Consorzi volontari
 Art.13 - Disposizioni finali
 

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente disciplinare detta norme per l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale di Caltagirone" alla produzione calatina di ceramica artistica e tradizionale, a tutela della sua denominazione d'origine e ai fini della difesa e della conservazione delle sue caratteristiche formali e produttive, da parte dei produttori che siano iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di commercio di CT, nonché al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" previsto dall'art.3 della legge 9.7.1990 n.188.

Art. 2 Marchio

Il marchio che contraddistingue la produzione caltagironese di ceramica artistica e tradizionale di cui al precedente art.1 è rappresentato dal logotipo della municipalità, cioè Aquila coronata ad ali spiegate che con l'artiglio destro brandisce un osso di gigante, con i grifoni alati ai lati sormontato dall'iscrizione "ceramica artistica e tradizionale di Caltagirone" tracciato in modo indelebile (es. a crudo, a gran fuoco, in decal, in terza cottura) apposta di norma sulla base d'appoggio dell'opera.
In prossimità del marchio, il produttore dovrà apporre sull'opera le iscrizioni relative alla propria denominazione di fabbrica (iniziali); all'anno di produzione; al numero progressivo di tiratura, ove esistente; all'eventuale proprietà artistica; all'indicazione relativa all'uso alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNI, con relativa certificazione.
Per la riproduzione di opere storiche realizzate per il decoro e non per l'uso di contenimento di generi alimentari potrà essere usato smalto della stessa composizione del tempo di invenzione, cioè con uso del piombo come fondente e dello stagno come opacizzante e imbiancante. Sul retro di detti manufatti dovrà comunque essere apposto il segno distintivo indicante l'uso "non per alimenti".

Art. 3 Zona di produzione

Il marchio dovrà essere apposto dai produttori iscritti all'albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. di CT e al registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, esclusivamente su opere prodotte nei laboratori situati nel territorio del Comune di Caltagirone e a seguito di specifica autorizzazione del Comitato di disciplinare costituito ai sensi dell'art.7 della legge n. 188/1990.

Art. 4 Caratteri fondamentali della ceramica artistico-tradizionale calatina

I caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Caltagirone, ai fini del presente disciplinare, sono quelli che contraddistinguono nei diversi periodi storici, la produzione caltagironese dalle origini conosciute sino al novecento o per accreditata attribuzione calatina.
Al fine di tutelare tali caratteristiche, tutte le opere di cui al comma precedente saranno registrate in apposito registro-catalogo, affidato al Comitato di disciplinare, sul quale saranno riportate oltre alla riproduzione fotografica, le caratteristiche fondamentali di forma, decoro, argilla, smalti, dimensioni, eventuali specifiche tecniche e quant'altro utile alla descrizione e alla identificazione dell'opera.

Art. 5 Materie prime e fasi produttive

Le argille per la produzione di ceramica artistica e tradizionale calatina, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art.2, comma 3 della legge 188/1990 (porcellana, grès, terracotta comune, maiolica, terraglia) devono essere ottenute, di norma, in particolare per le argille in maiolica, dai bacini del geologico, ai fini di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona.
E' consentito impiegare argille provenienti da altre regioni italiane, purché le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche delle produzioni ceramiche caltagironesi.
Tutte le fasi produttive debbono essere eseguite all'interno della bottega artigiana, dell'opificio o laboratorio del produttore ceramico iscritto all'albo delle imprese artigiane e al "registro".
E' consentito:
a) provvedersi di semilavorati (biscotto) realizzati entro il territorio comunale, purché nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente comma 1;
b) esclusivamente per i decori, disporre che la loro esecuzione possa avvenire in un luogo diverso dalla bottega, dall'opificio o dal laboratorio di principale produzione, a condizione che questi ultimi siano sempre appartenenti alla stessa azienda;
Nel rispetto di quanto dichiarato nei precedenti articoli del presente disciplinare, i ceramisti hanno ogni più ampia libertà creativa e tecnologica e opereranno per elevare la qualità della loro produzione, agendo in stretta collaborazione e avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del Museo Regionale delle Ceramiche e dell'Istituto Statale d'Arte per la Ceramica di Caltagirone, nonché della Mostra Permanente della Ceramica presso i Musei Civici.
E' consentito operare con la tecnica di decorazione a terzo  fuoco  (o piccolo fuoco)  su  maioliche con motivi decorativi afferenti i vari stili tradizionali calatini.
Non è consentita - mediante processi di realizzazione seriale (decalcomanie, serigrafie, applicazioni a rilievo e quant'altro non realizzato con tecnica manuale originale) - la produzione di motivi decorativi o decorazioni che appartengano agli stili e decori della tradizione ceramica calatina tutelati dalla legge n. 188/1990 e dal presente disciplinare.

Art. 6 Stili e decori della tradizione ceramica di Caltagirone Produzioni tipiche

Sono tipici e quindi ampiamente riconosciuti come appartenenti alla tradizione ceramica calatina i seguenti stili, decori e produzioni tipiche:

1) DECORAZIONI

·                      Alla protomaiolica
Disegno lineare geometrizzante in manganese; campiture a tocchi in verde ramina e giallo ferreccia; rare volte al posto di verde ramina è il blu slavato. Motivi animali e floreali con prevalenza ittici.

·                      Chiaramontana
Disegno in manganese; campiture reticolate in manganese. Motivi animali, floreali e araldici fortemente stilizzati.

·                      Quattrocentesca
Smalto corposo. Disegno in manganese slavato; campiture in verde ramina. Motivi animali e floreali; profili muliebri e virili.

·                      Cinquecentesca (Influenze catalane e rinascimentali)
Disegno a larghe pennellate in blu e tocchi, interni in verde ramina e giallo ferraccia; motivi floreali e animali; largo repertorio di volatili e mezzi busti muliebri e virili entro scudi frontali.

·                      Secentesca (Influenze catalane e rinascimentali)
Disegno in blu; decoro risparmiato in bianco su fondo blu con virgulti graffiti; motivi floreali e animali; largo repertorio di volatili e mezzi busti muliebri e virili entro scudi frontali.
Disegno in blu su smalto turchino a zone e a scomparti.
Decoro risparmiato in bianco su fondo manganese; disegno in manganese.
Decoro policromo su fondo blu con virgulti graffiti.

·                      Settecentesca (Attardamenti rinascimentali)
Disegno in manganese; decoro floreale policromo su fondo blu.
Disegno in manganese; decoro policromo su fondo bianco.
Disegno in manganese; decoro policromo su fondo verde.
Disegno in manganese; decoro policromo a fiori sparsi.
Decorazione plastica in bianco smalto su blu slavato.
Decorazione plastica tutta in bianco smalto.
Decorazione plastica tutta un manganese colante.
Decorazione plastica a decoro policromo su fondo blu o bianco.
Decorazione a merletto in blu su fondo bianco.

·                      Ottocentesca
Decorazione a largo fogliame policromo disegnato in manganese.
Decorazione a largo fogliame in verde ramina disegnato in manganese.
Decorazione floreale a larghi tocchi in manganese, giallo e verde ramina.
Decorazione ripetitiva dei motivi settecenteschi.

2) PRODUZIONI TIPICHE

·                      Acquasantiere da capezzale

·                      Formelle per dolci

·                      Fischietti

·                      Santini

·                      Lucerne antropomorfe

·                      Vasi prosopomorfi

·                      Pavimenti

·                      Rivestimenti

·                      Figurini

·                      Elementi architettonici decorativi d'arredo urbano e da giardino

·                      Stoviglie

Il rispetto e la fedele osservanza dei modelli, forme, stili e decori di dette produzioni tradizionali vengono riscontrati con gli archetipi esistenti nel Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone, in altri musei o collezioni in Italia e all'estero, in chiese, cappelle e case di civile abitazione.
Ai sensi del presente disciplinare e con le modalità di cui al successivo art.7 possono essere tutelate quelle produzioni ceramiche contenenti le forme innovative considerate come un naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi i prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figuri l'impegno creativo e intellettuale verso la ricerca e la innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

Art. 7 Controllo della produzione

Il marchio potrà essere apposto da quei produttori iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" sulle opere che rispettino le caratteristiche fondamentali di modelli, forme, stili e decori, tecniche di lavorazione e produzione, di cui all'art.4 ovvero che ne costituiscano il naturale sviluppo e aggiornamento previa autorizzazione del Comitato di disciplinare.
A tal fine il produttore sottoporrà il prototipo, o l'originale, se trattasi di esemplare unico della linea di produzione tutelata che intende avviare, specificando nella relazione accompagnatoria: le tecniche di foggiatura, cottura e decorazione impiegate; l'argilla, i colori e smalti impiegati; la tiratura; le eventuali varianti; i riferimenti alle caratteristiche fondamentali della ceramica artistica e tradizionale calatina.
L'autorizzazione viene concessa dal Comitato di disciplinare per il modello e le varianti, per la tiratura richiesti.
L'autorizzazione si intende concessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda qualora non intervenga da parte del Comitato diniego motivato, con indicazione delle eventuali modifiche da apportare al prototipo al fine dell'ottenimento del marchio.
Dei modelli autorizzati il Comitato tiene apposito registro, curandone la pubblicazione annuale.

Art. 8 Utilizzo del marchio e controlli

I ceramisti iscritti nel registro dei produttori nonché all'albo delle imprese artigiane, sono abilitati all'applicazione del marchio di legge sulle produzioni approvate dal Comitato di disciplinare.
L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla legge n.188/1990 e su opere non approvate dal Comitato di disciplinare, è punita con l'ammenda da un minimo di due ad un massimo di cinquanta milioni.
A seguito del ripetuto uso non autorizzato del marchio il Comitato di disciplinare può chiedere la revoca dell'iscrizione dal registro dei produttori al Consiglio nazionale ceramico, secondo le norme stabilite nell'apposito di cui all'art.6 legge n.188/1990.

Art. 9 Vendita delle ceramiche a marchio D.O.C.

Per una migliore caratterizzazione di Caltagirone quale "Città delle Ceramiche" è vietata la vendita di ceramiche a D.O.C. di Caltagirone nei mercati all'aperto e con gli oggetti posti a terra.

Art. 10 Difesa del marchio

Il Comitato di disciplinare e/o il Comune di Caltagirone adiranno le vie legali contro chiunque produca, venda, ponga in vendita prodotti con l'indicazione di origine di Caltagirone non prodotti secondo le norme del presente disciplinare o con l'appropriazione delle forme, stili e decori di cui agli articoli precedenti in quanto, così come previsti dall'art.1 della legge 188/1990, "divenuti patrimonio storico e culturale di questa antichissima e affermata forma di produzione ceramica d'arte".

Art. 11 Comitato di disciplinare

Il presente "disciplinare" è sottoposto alla vigilanza del Comitato di disciplinare costituito ai sensi della legge 188/1990.
Per la costituzione, le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento agli artt.4, 5, 6 e 7 della legge 188/1990 e al relativo regolamento d'attuazione.

Art. 12 Consorzi volontari

Per quanto attiene alla formazione, ai compiti e al riconoscimento dei consorzi volontari, si rimanda integralmente a quanto stabilito dagli artt.9 e 10 della legge 188/1990.

Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda alle norme della legge del 9 luglio 1990 n.188.
Il presente disciplinare diverrà esecutivo con l'approvazione del relativo provvedimento da parte degli organi competenti.
Lo stesso può essere integrato e/o modificato in funzione di nuovi eventuali elementi oggettivi o in virtù di norme di legge che dovessero diversamente disciplinare la materia o innovare la stessa.

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