(Approvato dal Consiglio nazionale ceramico
del 12.12.96)
INDICE
Art.1- Campo di applicazione
Art.2 - Marchio
Art.3 - Zona di produzione
Art.4 - Caratteri fondamentali della ceramica artistico -
tradizionale Calatina
Art.5 - Materie prime e fasi produttive
Art.6 - Stili e decori della tradizione ceramica di
Caltagirone - Produzioni tipiche
Art.7 - Controllo della produzione
Art.8 - Utilizzo del marchio e controlli
Art.9 - Vendita delle ceramiche a marchio D.O.C.
Art.10 - Difesa del marchio
Art.11 - Comitato di disciplinare
Art.12 - Consorzi volontari
Art.13 - Disposizioni finali
Art. 1
Campo di
applicazione
Il
presente disciplinare detta norme per l'apposizione del marchio "ceramica
artistica e tradizionale di Caltagirone" alla produzione calatina di
ceramica artistica e tradizionale, a tutela della sua denominazione
d'origine e ai fini della difesa e della conservazione delle sue
caratteristiche formali e produttive, da parte dei produttori che siano
iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di commercio di
CT, nonché al "registro dei produttori di ceramica artistica e
tradizionale" previsto dall'art.3 della legge 9.7.1990 n.188.
Art. 2
Marchio
Il
marchio che contraddistingue la produzione caltagironese di ceramica
artistica e tradizionale di cui al precedente art.1 è rappresentato dal
logotipo della municipalità, cioè Aquila coronata ad ali spiegate che con
l'artiglio destro brandisce un osso di gigante, con i grifoni alati ai
lati sormontato dall'iscrizione "ceramica artistica e tradizionale di
Caltagirone" tracciato in modo indelebile (es. a crudo, a gran fuoco, in
decal, in terza cottura) apposta di norma sulla base d'appoggio
dell'opera. In prossimità del marchio, il produttore dovrà apporre sull'opera le
iscrizioni relative alla propria denominazione di fabbrica (iniziali);
all'anno di produzione; al numero progressivo di tiratura, ove esistente;
all'eventuale proprietà artistica; all'indicazione relativa all'uso
alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNI,
con relativa certificazione. Per la riproduzione di opere storiche realizzate per il decoro e non per
l'uso di contenimento di generi alimentari potrà essere usato smalto della
stessa composizione del tempo di invenzione, cioè con uso del piombo come
fondente e dello stagno come opacizzante e imbiancante. Sul retro di detti
manufatti dovrà comunque essere apposto il segno distintivo indicante
l'uso "non per alimenti".
Art. 3
Zona di
produzione
Il
marchio dovrà essere apposto dai produttori iscritti all'albo delle
imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. di CT e al registro dei produttori
di ceramica artistica e tradizionale, esclusivamente su opere prodotte nei
laboratori situati nel territorio del Comune di Caltagirone e a seguito di
specifica autorizzazione del Comitato di disciplinare costituito ai sensi
dell'art.7 della legge n. 188/1990.
Art. 4
Caratteri
fondamentali della ceramica artistico-tradizionale calatina
I
caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di
Caltagirone, ai fini del presente disciplinare, sono quelli che
contraddistinguono nei diversi periodi storici, la produzione
caltagironese dalle origini conosciute sino al novecento o per accreditata
attribuzione calatina. Al fine di tutelare tali caratteristiche, tutte le opere di cui al comma
precedente saranno registrate in apposito registro-catalogo, affidato al
Comitato di disciplinare, sul quale saranno riportate oltre alla
riproduzione fotografica, le caratteristiche fondamentali di forma,
decoro, argilla, smalti, dimensioni, eventuali specifiche tecniche e
quant'altro utile alla descrizione e alla identificazione dell'opera.
Art. 5
Materie
prime e fasi produttive
Le
argille per la produzione di ceramica artistica e tradizionale calatina,
secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art.2, comma 3 della
legge 188/1990 (porcellana, grès, terracotta comune, maiolica, terraglia)
devono essere ottenute, di norma, in particolare per le argille in
maiolica, dai bacini del geologico, ai fini di difendere e conservare le
caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei
prodotti ceramici e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività
ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona. E' consentito impiegare argille provenienti da altre regioni italiane,
purché le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche tecnologiche del
prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari
delle tipologie merceologiche delle produzioni ceramiche caltagironesi. Tutte le fasi produttive debbono essere eseguite all'interno della bottega
artigiana, dell'opificio o laboratorio del produttore ceramico iscritto
all'albo delle imprese artigiane e al "registro". E' consentito: a) provvedersi di semilavorati (biscotto) realizzati entro il territorio
comunale, purché nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente
comma 1; b) esclusivamente per i decori, disporre che la loro esecuzione possa
avvenire in un luogo diverso dalla bottega, dall'opificio o dal
laboratorio di principale produzione, a condizione che questi ultimi siano
sempre appartenenti alla stessa azienda; Nel rispetto di quanto dichiarato nei precedenti articoli del presente
disciplinare, i ceramisti hanno ogni più ampia libertà creativa e
tecnologica e opereranno per elevare la qualità della loro produzione,
agendo in stretta collaborazione e avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione del Museo Regionale delle Ceramiche e dell'Istituto Statale
d'Arte per la Ceramica di Caltagirone, nonché della Mostra Permanente
della Ceramica presso i Musei Civici. E' consentito operare con la tecnica di decorazione a terzo fuoco (o
piccolo fuoco) su maioliche con motivi decorativi afferenti i vari stili
tradizionali calatini. Non è consentita - mediante processi di realizzazione seriale
(decalcomanie, serigrafie, applicazioni a rilievo e quant'altro non
realizzato con tecnica manuale originale) - la produzione di motivi
decorativi o decorazioni che appartengano agli stili e decori della
tradizione ceramica calatina tutelati dalla legge n. 188/1990 e dal
presente disciplinare.
Art. 6
Stili e
decori della tradizione ceramica di Caltagirone Produzioni tipiche
Sono
tipici e quindi ampiamente riconosciuti come appartenenti alla tradizione
ceramica calatina i seguenti stili, decori e produzioni tipiche:
1)
DECORAZIONI
·
Alla
protomaiolica Disegno lineare geometrizzante in manganese; campiture a tocchi in verde
ramina e giallo ferreccia; rare volte al posto di verde ramina è il blu
slavato. Motivi animali e floreali con prevalenza ittici.
·
Chiaramontana Disegno in manganese; campiture reticolate in manganese. Motivi animali,
floreali e araldici fortemente stilizzati.
·
Quattrocentesca Smalto corposo. Disegno in manganese slavato; campiture in verde ramina.
Motivi animali e floreali; profili muliebri e virili.
·
Cinquecentesca
(Influenze catalane e rinascimentali) Disegno a larghe pennellate in blu e tocchi, interni in verde ramina e
giallo ferraccia; motivi floreali e animali; largo repertorio di volatili
e mezzi busti muliebri e virili entro scudi frontali.
·
Secentesca
(Influenze catalane e rinascimentali) Disegno in blu; decoro risparmiato in bianco su fondo blu con virgulti
graffiti; motivi floreali e animali; largo repertorio di volatili e mezzi
busti muliebri e virili entro scudi frontali. Disegno in blu su smalto turchino a zone e a scomparti. Decoro risparmiato in bianco su fondo manganese; disegno in manganese. Decoro policromo su fondo blu con virgulti graffiti.
·
Settecentesca
(Attardamenti
rinascimentali) Disegno in manganese; decoro floreale policromo su fondo blu. Disegno in manganese; decoro policromo su fondo bianco. Disegno in manganese; decoro policromo su fondo verde. Disegno in manganese; decoro policromo a fiori sparsi. Decorazione plastica in bianco smalto su blu slavato. Decorazione plastica tutta in bianco smalto. Decorazione plastica tutta un manganese colante. Decorazione plastica a decoro policromo su fondo blu o bianco. Decorazione a merletto in blu su fondo bianco.
·
Ottocentesca Decorazione a largo fogliame policromo disegnato in manganese. Decorazione a largo fogliame in verde ramina disegnato in manganese. Decorazione floreale a larghi tocchi in manganese, giallo e verde ramina. Decorazione ripetitiva dei motivi settecenteschi.
2)
PRODUZIONI
TIPICHE
·
Acquasantiere da capezzale
·
Formelle per dolci
·
Fischietti
·
Santini
·
Lucerne antropomorfe
·
Vasi prosopomorfi
·
Pavimenti
·
Rivestimenti
·
Figurini
·
Elementi architettonici decorativi d'arredo urbano e da giardino
·
Stoviglie
Il
rispetto e la fedele osservanza dei modelli, forme, stili e decori di
dette produzioni tradizionali vengono riscontrati con gli archetipi
esistenti nel Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone, in altri
musei o collezioni in Italia e all'estero, in chiese, cappelle e case di
civile abitazione. Ai sensi del presente disciplinare e con le modalità di cui al successivo
art.7 possono essere tutelate quelle produzioni ceramiche contenenti le
forme innovative considerate come un naturale sviluppo e aggiornamento dei
modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali, nel
compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi i prodotti
unici di indubbia originalità, nei quali figuri l'impegno creativo e
intellettuale verso la ricerca e la innovazione, in funzione
dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.
Art. 7
Controllo
della produzione
Il
marchio potrà essere apposto da quei produttori iscritti al "registro dei
produttori di ceramica artistica e tradizionale" sulle opere che
rispettino le caratteristiche fondamentali di modelli, forme, stili e
decori, tecniche di lavorazione e produzione, di cui all'art.4 ovvero che
ne costituiscano il naturale sviluppo e aggiornamento previa
autorizzazione del Comitato di disciplinare. A tal fine il produttore sottoporrà il prototipo, o l'originale, se
trattasi di esemplare unico della linea di produzione tutelata che intende
avviare, specificando nella relazione accompagnatoria: le tecniche di
foggiatura, cottura e decorazione impiegate; l'argilla, i colori e smalti
impiegati; la tiratura; le eventuali varianti; i riferimenti alle
caratteristiche fondamentali della ceramica artistica e tradizionale
calatina. L'autorizzazione viene concessa dal Comitato di disciplinare per il
modello e le varianti, per la tiratura richiesti. L'autorizzazione si intende concessa entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento della domanda qualora non intervenga da parte del Comitato
diniego motivato, con indicazione delle eventuali modifiche da apportare
al prototipo al fine dell'ottenimento del marchio. Dei modelli autorizzati il Comitato tiene apposito registro, curandone la
pubblicazione annuale.
Art. 8
Utilizzo del marchio e controlli
I
ceramisti iscritti nel registro dei produttori nonché all'albo delle
imprese artigiane, sono abilitati all'applicazione del marchio di legge
sulle produzioni approvate dal Comitato di disciplinare. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla legge n.188/1990
e su opere non approvate dal Comitato di disciplinare, è punita con
l'ammenda da un minimo di due ad un massimo di cinquanta milioni. A seguito del ripetuto uso non autorizzato del marchio il Comitato di
disciplinare può chiedere la revoca dell'iscrizione dal registro dei
produttori al Consiglio nazionale ceramico, secondo le norme stabilite
nell'apposito di cui all'art.6 legge n.188/1990.
Art. 9
Vendita
delle ceramiche a marchio D.O.C.
Per una
migliore caratterizzazione di Caltagirone quale "Città delle Ceramiche" è
vietata la vendita di ceramiche a D.O.C. di Caltagirone nei mercati
all'aperto e con gli oggetti posti a terra.
Art. 10
Difesa
del marchio
Il
Comitato di disciplinare e/o il Comune di Caltagirone adiranno le vie
legali contro chiunque produca, venda, ponga in vendita prodotti con
l'indicazione di origine di Caltagirone non prodotti secondo le norme del
presente disciplinare o con l'appropriazione delle forme, stili e decori
di cui agli articoli precedenti in quanto, così come previsti dall'art.1
della legge 188/1990, "divenuti patrimonio storico e culturale di questa
antichissima e affermata forma di produzione ceramica d'arte".
Art. 11
Comitato di
disciplinare
Il
presente "disciplinare" è sottoposto alla vigilanza del Comitato di
disciplinare costituito ai sensi della legge 188/1990. Per la costituzione, le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa
riferimento agli artt.4, 5, 6 e 7 della legge 188/1990 e al relativo
regolamento d'attuazione.
Art. 12
Consorzi
volontari
Per
quanto attiene alla formazione, ai compiti e al riconoscimento dei
consorzi volontari, si rimanda integralmente a quanto stabilito dagli artt.9
e 10 della legge 188/1990.
Art. 13
Disposizioni finali
Per
quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda
alle norme della legge del 9 luglio 1990 n.188. Il presente disciplinare diverrà esecutivo con l'approvazione del relativo
provvedimento da parte degli organi competenti. Lo stesso può essere integrato e/o modificato in funzione di nuovi
eventuali elementi oggettivi o in virtù di norme di legge che dovessero
diversamente disciplinare la materia o innovare la stessa.
|