IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 37, l'articolo 95, l'articolo 133 e l'articolo 152, paragrafo
4, lettera b),
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),
considerando quanto segue:
(1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto
fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché
ai loro interessi sociali ed economici. (2) Occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e della
salute umana nell'esecuzione delle politiche comunitarie. (3) La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi all'interno della
Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli
alimenti e dei mangimi non presentano differenze significative da uno
Stato membro all'altro. (4) Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e
alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di
alimenti. Nell'adozione di misure in campo alimentare da parte degli Stati
membri, tali differenze possono ostacolare la libera circolazione degli
alimenti, creare condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato
interno. (5) Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali concetti,
principi e procedure in modo da costituire una base comune per le
disposizioni adottate in materia di alimenti e di mangimi dagli Stati
membri e a livello comunitario. È tuttavia necessario prevedere un periodo di tempo
sufficiente per adeguare le eventuali disposizioni contrastanti della
legislazione vigente, a livello sia nazionale che comunitario e, in attesa
di tale adeguamento, prevedere altresì che la legislazione pertinente sia
applicata in base ai principi stabiliti nel presente regolamento. (6) L'acqua viene ingerita, come ogni altro alimento, direttamente o
indirettamente, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di
sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Tuttavia, dato
che la qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinata
dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE (5) e 98/83/CE (6), è sufficiente
considerare l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati,
come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE. (7) Nel contesto della legislazione alimentare devono essere inclusi
requisiti relativi ai mangimi, fra cui requisiti relativi alla produzione
e all'utilizzo dei mangimi quando questi siano riservati agli animali
destinati alla produzione alimentare. Ciò non pregiudica i requisiti
simili che sono stati applicati finora e che saranno applicati in futuro
nella legislazione sui mangimi applicabile a tutti gli animali, inclusi
gli animali da compagnia. (8) La Comunità ha scelto di perseguire un livello elevato di tutela della
salute nell'elaborazione della legislazione alimentare, che essa applica
in maniera non discriminatoria a prescindere dal fatto che gli alimenti o
i mangimi siano in commercio sul mercato interno o su quello
internazionale. (9) Occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le
controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base
della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella
struttura e nell'indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute e
altri interessi. (10) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni
atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i
problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere
l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Sarebbe opportuno affrontare questioni analoghe per quanto riguarda
la sicurezza dei mangimi. (11) Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera
sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione
lata di «legislazione alimentare», che abbracci un'ampia gamma di
disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli
alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a
contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione
agricola a livello di produzione primaria. (12) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti
gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo,
a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa,
in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare. (13) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in
considerazione la produzione, la trasformazione, il trasporto e la
distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali
destinati alla produzione alimentare, compresa la produzione di animali
che potrebbero essere utilizzati come mangimi negli allevamenti di pesci,
dato che contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi,
adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette in
relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla
sicurezza degli alimenti. (14) Per lo stesso motivo occorre prendere in considerazione altre
pratiche e mezzi di produzione agricoli a livello di produzione primaria e
i loro effetti potenziali sulla sicurezza generale degli alimenti. (15) Il collegamento in rete di laboratori di eccellenza a livello
regionale e/o interregionale, allo scopo di assicurare il controllo
continuo della sicurezza alimentare, potrebbe svolgere un importante ruolo
per quanto riguarda la prevenzione dei potenziali rischi per la salute dei cittadini. (16) Le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità in materia di
alimenti e di mangimi dovrebbero basarsi generalmente sull'analisi del
rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla
natura del provvedimento. Il ricorso all'analisi del rischio prima
dell'adozione di tali misure dovrebbe agevolare la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli
alimenti. (17) Quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o
evitare un rischio per la salute, le tre componenti interconnesse
dell'analisi del rischio, vale a dire la valutazione, gestione e
comunicazione del rischio, forniscono una metodologia sistematica per
definire provvedimenti, o altri interventi a tutela della salute,
efficaci, proporzionati e mirati. (18) Affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della
legislazione alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte
in modo indipendente, obiettivo e trasparente ed essere basate sulle
informazioni e sui dati scientifici disponibili. (19) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione
scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su
cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è
legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali
aspetti di natura societale, economica, tradizionale, etica e ambientale
nonché la realizzabilità dei controlli. (20) Per garantire la tutela della salute nella Comunità ci si è avvalsi
del principio di precauzione, creando ostacoli alla libera circolazione
degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base
uniforme in tutta la Comunità per l'uso di tale principio. (21) Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la
salute, ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, il
principio di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure
di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello
elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità. (22) La sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei
consumatori sono fonte di crescente preoccupazione per i cittadini, le
organizzazioni non governative, le associazioni professionali, le
controparti commerciali internazionali e le organizzazioni commerciali.
Occorre far sì che la fiducia dei consumatori e delle controparti
commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente
della legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte
delle autorità pubbliche per informare i cittadini qualora vi siano
ragionevoli motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per
la salute. (23) La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi
terzi rivestono un'importanza capitale. La Comunità è tra i più importanti
protagonisti del commercio mondiale di alimenti e mangimi e, in tale
veste, ha stipulato accordi commerciali internazionali, contribuisce
all'elaborazione di norme internazionali a sostegno della legislazione
alimentare e sostiene i principi del libero commercio di mangimi sicuri e
di alimenti sani e sicuri in maniera non discriminatoria, all'insegna di
pratiche commerciali leali e moralmente corrette. (24) Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o
riesportati dalla Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai
requisiti stabiliti dal paese importatore. In altre circostanze detti
alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che il paese
importatore vi abbia acconsentito espressamente. Tuttavia, anche qualora
lo Stato importatore abbia dato il suo consenso, occorre assicurare che non vengano esportati o riesportati alimenti dannosi per la salute o
mangimi a rischio. (25) Occorre stabilire i principi generali in base ai quali si possono
commerciare gli alimenti e i mangimi, nonché gli obiettivi e i principi
del contributo della Comunità all'elaborazione di norme e accordi
commerciali internazionali. (26) Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo
della sicurezza alimentare, imponendo in particolare agli operatori
economici l'obbligo generale di immettere sul mercato solo alimenti
sicuri. Tali Stati membri applicano tuttavia criteri fondamentali diversi
per determinare la sicurezza degli alimenti. Tali impostazioni divergenti
e la mancanza di una normativa di tipo orizzontale in altri Stati membri
potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti alimentari.
Ostacoli analoghi potrebbero sorgere per quanto riguarda il commercio dei
mangimi. (27) Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto gli
alimenti e i mangimi sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di
permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno di tali prodotti. (28) L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il
percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il
funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi
predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il
settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e
precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili
dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la
sicurezza degli alimenti sia in pericolo. (29) Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei
mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare
almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o
la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato
mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita
in ciascuna fase in caso di indagine. (30) Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di
chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento
alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi
dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli
alimenti. Sebbene tale principio sia affermato in alcuni Stati membri e in
alcuni settori della legislazione alimentare, in altri settori esso non è
esplicito o la responsabilità viene assunta dalle autorità competenti
dello Stato membro attraverso lo svolgimento di attività di controllo.
Tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorsioni della
concorrenza tra operatori del settore alimentare di Stati membri diversi. (31) Analoghe condizioni dovrebbero riguardare i mangimi ed essere imposte
agli operatori del settore dei mangimi. (32) Il fondamento tecnico e scientifico della normativa comunitaria in
materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di
tutela della salute nella Comunità. La Comunità deve poter contare su un'assistenza scientifica e tecnica
indipendente, efficiente e di elevata qualità. (33) Le questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza degli
alimenti e dei mangimi stanno diventando sempre più importanti e
complesse. L'istituzione di un'Autorità europea per la sicurezza
alimentare (in prosieguo: «l'Autorità») dovrebbe rafforzare l'attuale
sistema di assistenza scientifica e tecnica che non è più in grado di
soddisfare le crescenti esigenze. (34) Conformemente ai principi generali della legislazione alimentare,
l'Autorità dovrebbe fungere da punto di riferimento scientifico
indipendente nella valutazione del rischio e contribuire in tal modo a
garantire il regolare funzionamento del mercato interno. Deve poter essere
invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto di
controversia, consentendo così alle istituzioni comunitarie e agli Stati
membri di adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni
consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti e dei
mangimi, contribuendo al tempo stesso a evitare la frammentazione del
mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non
necessari, alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. (35) L'Autorità dovrebbe essere una fonte scientifica indipendente di
consulenza, informazione e comunicazione del rischio per accrescere la
fiducia dei consumatori. Tuttavia, per garantire una maggiore coerenza tra
le funzioni di valutazione, gestione e comunicazione del rischio, si
dovrebbe creare un più stretto collegamento tra i responsabili della
valutazione del rischio e i responsabili della gestione del rischio. (36) L'Autorità dovrebbe fornire un quadro scientifico completo e
indipendente relativo alla sicurezza e ad altri aspetti dell'intera catena
di approvvigionamento degli alimenti e dei mangimi, il che comporta ampie
competenze per l'Autorità. Dovrebbero rientrarvi anche le questioni aventi
un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento degli alimenti e dei mangimi,
sulla salute e il benessere degli animali e sulla salute dei vegetali. Occorre tuttavia far sì che
l'Autorità si concentri sulla sicurezza alimentare e si limiti a fornire
pareri scientifici per quanto riguarda le questioni attinenti alla salute
e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali non connesse con
la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare. Tra i compiti
dell'Autorità dovrebbero rientrare anche la consulenza scientifica e
l'assistenza tecnica e scientifica in materia di nutrizione umana ai fini
della normativa comunitaria, nonché l'assistenza alla Commissione, su
richiesta di quest'ultima, per la comunicazione connessa con i programmi
comunitari nel settore della sanità. (37) Dal momento che alcuni prodotti autorizzati dalla legislazione
alimentare, quali i pesticidi o gli additivi per i mangimi, possono
comportare rischi per l'ambiente o per la sicurezza dei lavoratori,
l'Autorità dovrebbe altresì valutare alcuni aspetti legati all'ambiente e
alla protezione dei lavoratori in conformità della legislazione
pertinente. (38) Per evitare inutili ripetizioni di valutazioni scientifiche e di
pareri scientifici connessi sugli organismi geneticamente modificati,
l'Autorità dovrebbe inoltre formulare pareri scientifici su prodotti
diversi dagli alimenti e dai mangimi riconducibili a organismi
geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva 2001/18/CE (7) e
fatte salve le procedure ivi stabilite. (39) L'Autorità, attraverso l'assistenza fornita su questioni
scientifiche, dovrebbe contribuire al ruolo svolto dalla Comunità e dagli
Stati membri nell'elaborazione e nella definizione di norme in materia di
sicurezza alimentare e accordi commerciali internazionali. (40) È fondamentale che le istituzioni comunitarie, i cittadini e le parti
interessate abbiano fiducia nell'Autorità: indipendenza, elevata qualità
scientifica, trasparenza ed efficienza sono perciò fondamentali. È altresì
indispensabile la collaborazione con gli Stati membri. (41) A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato
in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di
pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e
di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia
possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine
dei membri del consiglio di amministrazione senza che sia riservato alcun
posto ai cittadini di uno Stato membro specifico. (42) L'Autorità dovrebbe disporre dei mezzi per svolgere tutti i compiti
necessari all'adempimento delle sue funzioni. (43) Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre dei poteri
necessari per formare il bilancio, verificarne l'attuazione, elaborare il
regolamento interno, adottare il regolamento finanziario, nominare i
membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e
nominare il direttore esecutivo. (44) L'Autorità dovrebbe collaborare strettamente con gli organi
competenti degli Stati membri al fine di operare in maniera efficace.
Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo al fine di consigliare il
direttore esecutivo, costituire un sistema per lo scambio di informazioni
e garantire una stretta collaborazione, in particolare per quanto riguarda
il sistema di collegamento in rete. La cooperazione e l'opportuno scambio
di informazioni dovrebbero inoltre ridurre al minimo la possibilità di
avere opinioni scientifiche divergenti. (45) L'Autorità dovrebbe rilevare il compito, finora affidato ai comitati
scientifici istituiti in seno alla Commissione, di formulare pareri
scientifici nei settori di sua competenza. Occorre riorganizzare detti
comitati per garantire maggiore coerenza scientifica in relazione alla
catena di approvvigionamento alimentare e per consentire loro di lavorare
in maniera più efficace. Per formulare i pareri scientifici dovrebbero
pertanto essere istituiti in seno all'Autorità un comitato scientifico e
gruppi permanenti di esperti scientifici. (46) A garanzia dell'indipendenza, i membri del comitato scientifico e dei
gruppi di esperti scientifici dovrebbero essere scienziati indipendenti
selezionati in base a una procedura aperta di presentazione delle
candidature. (47) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che
l'Autorità deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo e gli Stati membri
possano chiederle pareri scientifici. Per assicurare la gestibilità e la
coerenza del processo di consulenza scientifica, l'Autorità deve essere in
grado di rifiutare o modificare una richiesta giustificando la sua
posizione e sulla base di criteri predeterminati. Occorre inoltre adottare
disposizioni per contribuire ad evitare pareri scientifici discordanti ed
istituire apposite procedure che consentano, in caso di pareri scientifici
discordanti tra organi scientifici, di rettificare la discordanza o
fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di
informazione scientifica trasparente. (48) L'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di commissionare studi
scientifici necessari all'espletamento dei propri compiti, facendo in modo
che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri
evitino inutili sovrapposizioni. Ciò dovrebbe avvenire in modo aperto e
trasparente e l'Autorità terrà conto delle competenze e delle strutture
comunitarie esistenti. (49) È condivisa l'idea che rappresenti una grave lacuna la mancanza di un
sistema efficace per la raccolta e l'analisi a livello comunitario dei
dati relativi alla catena di approvvigionamento alimentare. È quindi
opportuno istituire, sotto forma di rete coordinata dall'Autorità, un
sistema per la raccolta e l'analisi dei dati pertinenti nei settori di
competenza dell'Autorità stessa. È necessaria una revisione delle reti
comunitarie già esistenti per la raccolta dei dati nei settori di
competenza dell'Autorità. (50) Una migliore individuazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi,
a lungo termine, un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli Stati membri e della
Comunità nell'applicazione delle sue politiche. Occorre pertanto assegnare
all'Autorità un compito preventivo di raccolta di informazioni e di
vigilanza, nonché di valutazione e di informazione circa i rischi
emergenti al fine di prevenirli. (51) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di
essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è
pertanto opportuna una stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati
membri. In particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici
compiti ad organizzazioni operanti negli Stati membri. (52) Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra l'esigenza
di ricorrere ad organi nazionali per lo svolgimento di compiti per conto
dell'Autorità e l'esigenza che, per fini di coerenza generale, tali
compiti vengano svolti conformemente ai criteri stabiliti in relazione ad essi.
Sarà opportuno riesaminare entro un anno le procedure esistenti per l'assegnazione di compiti scientifici agli
Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei fascicoli presentati dalle imprese per
l'autorizzazione di determinate sostanze, prodotti o procedure,
nell'intento di tenere conto dell'istituzione dell'Autorità e delle nuove
strutture che essa offre, mentre le procedure di valutazione saranno non meno rigorose che in
precedenza. (53) La Commissione conserva la piena responsabilità di comunicare le
misure relative alla gestione del rischio. Sono pertanto necessari
adeguati scambi di informazioni tra l'Autorità e la Commissione. È inoltre
necessaria una stretta collaborazione tra l'Autorità, la Commissione e gli
Stati membri onde assicurare la coerenza di tutto il processo di
comunicazione. (54) Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare i
cittadini, è opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera
autonoma nei settori di sua competenza, onde poter fornire informazioni
obiettive, affidabili e di facile comprensione. (55) Per tener conto di ogni parametro regionale e di ogni correlazione
con la politica sanitaria, è necessaria un'adeguata collaborazione con gli
Stati membri e con le altre parti interessate nell'ambito specifico delle
campagne di informazione dei cittadini. (56) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la
trasparenza, l'Autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai
contatti con i consumatori e con altri gruppi interessati. (57) L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio generale
dell'Unione europea. Tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, in
particolare in relazione all'esame dei fascicoli di autorizzazione
presentati dalle imprese, entro tre anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento dovrebbe essere esaminata la possibilità che i
servizi da essa forniti vengano remunerati. Per quanto riguarda ogni forma
di sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea,
continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. La revisione
contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti. (58) Occorre consentire la partecipazione di paesi europei non membri
dell'Unione europea che hanno concluso accordi che li obbligano a recepire
e applicare il «corpus» legislativo comunitario nel campo disciplinato dal
presente regolamento. (59) La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa
alla sicurezza generale dei prodotti (8) ha già previsto un sistema di
allarme rapido. Il sistema esistente interessa gli alimenti e i prodotti
industriali, ma non i mangimi. Le recenti crisi alimentari hanno
dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i mangimi. Tale
sistema rivisto dovrebbe essere gestito dalla Commissione e comprendere
tra i membri della rete gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità.
Esso non dovrebbe riguardare le modalità comunitarie di uno scambio rapido
di informazioni in caso di emergenza radioattiva, quali definite dalla
decisione 87/600/Euratom del Consiglio (9). (60) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno
dimostrato che, nelle situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli alimenti,
a prescindere dal tipo e dall'origine, e tutti i mangimi possano essere soggetti a misure comuni in caso di grave
rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente. Tale impostazione d'insieme in fatto di misure
di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe consentire di
intervenire con efficacia e di evitare di trattare in modo
artificiosamente diverso un grave rischio relativo agli alimenti o ai
mangimi. (61) Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per
la Commissione, di disporre di procedure opportunamente congegnate e più
rapide per la gestione delle crisi. Tali procedure organizzative
dovrebbero permettere di coordinare meglio gli sforzi e di determinare le
misure più efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più
accurate. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle
competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica
sotto forma di consulenza in caso di crisi alimentare. (62) Per garantire un'impostazione globale e più efficace delle questioni
riguardanti la catena alimentare dovrebbe essere istituito un comitato per
la catena alimentare e la salute degli animali in sostituzione del
comitato veterinario permanente, del comitato permanente per i prodotti
alimentari e del comitato permanente degli alimenti per animali. Pertanto
devono essere abrogate le decisioni del Consiglio 68/361/CEE (10),
69/414/CEE (11) e 70/372/CEE (12). Per lo stesso motivo, il comitato per
la catena alimentare e la salute degli animali dovrebbe sostituire anche
il comitato fitosanitario permanente per quanto riguarda le competenze
[direttive 76/895/CEE (13), 86/362/CEE (14), 86/363/CEE (15), 90/642/CEE
(16) e 91/414/CEE (17)] sui prodotti fitosanitari e sulla fissazione di
quantità massime di residui. (63) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento
devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (18). (64) È necessario che gli operatori dispongano di tempo sufficiente per
adeguarsi ad alcuni dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e che
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare cominci ad essere operativa
il 1° gennaio 2002. (65) È importante evitare confusione tra i compiti dell'Autorità e quelli
dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (19).
Occorre pertanto che il presente regolamento faccia salve le competenze
conferite a detta Agenzia dalla legislazione comunitaria, comprese quelle
conferite dal regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno
1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei
limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di
origine animale (20). (66) Per realizzare lo scopo fondamentale del presente regolamento è
necessario e opportuno prevedere il ravvicinamento di concetti, principi e
misure che costituiscono una base comune per la legislazione alimentare
nella Comunità ed istituire un'Autorità europea per la sicurezza
alimentare. In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5
del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario
per conseguire tale scopo,
__________
(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 247. (2) GU C 155 del 29.5.2001, pag. 32. (3) Parere espresso il 14.6.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale). (4) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del
17 settembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e
decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 21
gennaio 2002. (5) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. Direttiva abrogata dalla direttiva
98/83/CE. (6) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. (7) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1). (8) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24. (9) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76. (10) GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23. (11) GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9. (12) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1. (13) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2000/57/CE della Commissione (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 76). (14) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2001/57/CE della Commissione (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 36). (15) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2001/57/CE della Commissione. (16) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/57/CE della Commissione. (17) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2001/49/CE della Commissione (GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61). (18) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (19) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag.
7). (20) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione (GU L 205 del 31.7.2001,
pag. 16). |