Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 PAG. 0001 - 0008
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (GU
n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 9 e GU n. C 69 del 18. 3. 1992, pag. 15),
visto il parere del Parlamento europeo (GU
n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 35),
visto il parere del Comitato economico e
sociale (GU
n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 62),
considerando che la produzione, la
fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa
un posto importante nell'economia della Comunità;
considerando che, nel quadro del
riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la
diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore
equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di
prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare
una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone
svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il
miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la
permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette;
considerando peraltro che nel corso degli
ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella
loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di
prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente
di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica
determinata;
considerando che data la diversità dei
prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite
al riguardo il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale,
di informazioni chiare e sintetiche che forniscano, esattamente l'origine
del prodotto;
considerando che in relazione
all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle
norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della
direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la
relativa pubblicità (GU
n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 11. Direttiva modificata, da ultimo, dalla
direttiva 91/72/CEE - GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27-);
che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie
di disposizioni particolari. complementari per i prodotti agricoli ed
alimentari provenienti da una determinata area geografica;
considerando che la volontà di tutelare
prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine
geografica ha indotto taluni Stati membri a definire «denominazione
d'origine controllata» che tali denominazioni si sono diffuse e sono
apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di
reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente
sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che
offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine;
considerando tuttavia che le prassi nazionali
di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un
quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la
diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine
poiché garantirà, tramite un'impostazione più informe, condizioni di
concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di
siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in
questione agli occhi dei consumatori;
considerando che è opportuno che la normativa
proposta possa essere applicata nel rispetto della legislazione
comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose la quale
mira a stabilire un grado di protezione più elevato;
considerando che il campo d'applicazione del
presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine
ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua
origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo
d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;
considerando che, tenuto conto delle prassi
esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento
geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni
di origine protette;
considerando che un prodotto agricolo o
alimentare che beneficia di una delle diciture summenzionate deve
soddisfare una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare;
considerando che, per usufruire della
protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le
denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario;
che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire
l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori;
considerando che la procedura di
registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e
direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua
opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro;
considerando che è opportuno disporre di
procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare
il disciplinare, in particolare di fronte all'evoluzione delle conoscenze
tecnologiche, o di cancellare un'indicazione geografica o una
denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare
quando questo non è più conforme al disciplinare in virtù del quale ha
beneficiato dell'indicazione geografica stessa o della denominazione
d'origine stessa;
considerando che, negli scambi con i paesi
terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle
garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo
delle indicazioni geografiche o delle denominazioni d'origine rilasciate
sul loro territorio;
considerando che è opportuno prevedere una
procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la
Commissione nell'ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
1.
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle
denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del
trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato
I del presente regolamento, nonché dei
prodotti agricoli elencati nell'allegato
II del presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore
vitivinicolo né alle bevande spiritose. L’allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista
all'articolo 15.
2.
Il presente regolamento si applica senza
pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.
3.
La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28
marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag.
8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 90/230/CEE - GU n. L
128 del 18. 5. 1990, pag. 15-), non si applica alle denominazioni
d'origine né alle indicazioni geografiche che formano oggetto del presente
regolamento.
Articolo
2
1.
La protezione comunitaria delle denominazioni
d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed
alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.
2.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a.
«denominazione d'origine»:
il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di
un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
i.
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
ii.
la cui qualità o le cui caratteristiche siano
dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo
dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed
elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;
b.
«indicazione geografica»:
il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di
un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
i.
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
ii.
di cui una determinata qualità, la
reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine
geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione
avvengano nell'area geografica determinata.
3.
Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni
tradizionali, geografiche, o meno, che designano un prodotto agricolo o
alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che
soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.
4.
In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono
equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche
qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area
geografica più ampia della zona di trasformazione e diversa da essa,
purché:
i.
la zona di produzione della materia prima sia
delimitata,
ii.
sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e
iii.
esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette
condizioni.
5.
Ai fini del paragrafo 4 sono considerati
materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte.
L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la
procedura prevista all'articolo 15.
6.
Per poter beneficiare della deroga di cui al
paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere riconosciute oppure
essere già state riconosciute dallo Stato membro interessato come
denominazioni d'origine protette a livello nazionale ovvero, qualora non
esista un simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale nonché
una reputazione ed una notorietà eccezionali.
7.
Per poter beneficiare della deroga di cui al
paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere presentate entro
due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo
3
1.
Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per
«denominazione divenuta
generica» il nome di
un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato coi nome del luogo o
della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato
inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio
corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si
tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
·
della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua
origine e nelle zone di consumo,
·
della situazione esistente in altri Stati membri,
·
delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
Nei casi in cui, secondo la procedura
prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione
in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica
la relativa decisione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
2.
Un nome non può essere registrato come
denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto
con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa,
pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del
prodotto.
3.
Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
stabilisce e pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee un elenco non
esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o
alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente
regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai
sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini
del presente regolamento.
Articolo
4
1.
Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP)
o di un'indicazione geografica protetta (IGP),
i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.
2.
Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
a.
il nome del prodotto agricolo o alimentare
che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;
b.
la descrizione del prodotto agricolo o
alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle
principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche c/o
organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
c.
la delimitazione della zona geografica e, se
del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 2, paragrafo 4;
d.
gli elementi che comprovano che il prodotto
agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;
e.
la descrizione del metodo di ottenimento del
prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;
f.
gli elementi che comprovano il legame con
l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;
g.
i riferimenti relativi alle strutture di
controllo previste all'articolo 10;
h.
gli elementi specifici dell'etichettatura
connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture
tradizionali nazionali equivalenti;
i.
le eventuali condizioni da rispettare in
forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.
Articolo
5
1.
Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la
procedura prevista all'articolo 15, le persone fisiche o giuridiche sono
autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione. Ai fini del presente articolo si intende per «associazioni» qualsiasi
organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua
composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo
prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti
interessate possono far parte dell'associazione.
2.
La domanda di registrazione può essere
presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche
soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o
ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b).
3.
La domanda di registrazione include
segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4.
4.
La domanda di registrazione è inviata allo
Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica.
5.
Lo Stato membro verifica che la domanda sia
giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento
siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del
disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione
sulla quale ha fondato la propria decisione. Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche
un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere
consultato prima che venga presa qualsiasi decisione.
6.
Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
l'osservanza del presente articolo.
Articolo
6
1.
Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un
esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli
elementi di cui all'articolo 4. La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie
conclusioni.
2.
Qualora la Commissione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1,
sia giunta alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari
per ottenere la protezione, essa pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee il nome e
l'indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi
della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano
l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del
caso, le motivazioni alla base delle sue conclusioni.
3.
Se non vengono presentate alla Commissione
dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 7, la
denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato
«Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni
geografiche protette», che contiene i nomi delle associazioni e degli
organismi di controllo interessati.
4.
La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee:
i.
le denominazioni iscritte nel registro;
ii. le
modifiche apportate al registro conformemente agli articoli 9 e 11.
5.
Qualora la Commissione, tenuto conto dell'esame di cui al paragrafo 1, sia
giunta alla conclusione che la denominazione non ha i requisiti necessari
per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista
all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui al paragrafo 2
del presente articolo. Prima di procedere alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla
registrazione di cui al paragrafo 3 la Commissione può chiedere il parere
del comitato di cui all'articolo 15.
Articolo
7
1.
Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee
prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi
alla registrazione.
2.
Le autorità competenti degli Stati membri
provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse
economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente
alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che
altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.
3.
Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può
opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente
motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è
stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere
in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine
prescritti.
4.
Per essere ricevibile, una dichiarazione
d'opposizione deve:
i.
dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2,
ii.
oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta
danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente
omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano
legittimamente sul mercato alla data della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee,
iii.
oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere
generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.
5.
Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la
Commissione invita gli Stati membri, interessati a cercare conformemente
alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.
a.
Se tale accordo viene raggiunto, gli Stati
membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso
l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le
informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche,
la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso
contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7.
b.
Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione
conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle
prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di
confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione
procede alla pubblicazione. conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.
Articolo
8
Le menzioni «DOP», «IGP» o le menzioni
tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed
alimentari conformi al presente regolamento.
Articolo
9
Lo Stato membro interessato può chiedere una
modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione
geografica.
La procedura prevista all'articolo 6 si
applica mutatis mutandis.
Tuttavia la Commissione può decidere, secondo
la procedura prevista all'articolo 15, di non applicare la procedura
prevista all'articolo 6, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.
Articolo
10
1.
Gli Stati membri provvedono a che entro sei
mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di
controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e
alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del
disciplinare.
2.
La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di
controllo designato e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal
fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro
rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella
Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
3.
Le autorità di controllo designate e/o gli
organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di
imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al
controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari
per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari
recanti una denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, dì un
organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia,
le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati
sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della
totalità dei controlli. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato
membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le
condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
4.
Qualora constatino che un prodotto, agricolo o alimentare recante una
denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai
requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli
organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti
per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo
Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le
decisioni prese devono essere notificate agli interessati.
5.
Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte,
lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso
ne informa la Commissione che pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee un elenco
riveduto degli organismi autorizzati.
6.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente
regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7.
I costi dei controlli previsti dal presente
regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione
protetta.
Articolo
11
1.
Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel
disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficio di una
denominazione protetta non è soddisfatta.
2.
Lo Stato membro di cui al paragrafo 1
comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo
esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è
pervenute e delle misure adottate.
3.
In caso di ripetute irregolarità e qualora
gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, una richiesta
debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.
4.
La Commissione esamina la richiesta
consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, dopo consultazione
del comitato di cui all'articolo 15, la Commissione adotta le misure
necessarie. Queste possono contemplare la cancellazione della
registrazione.
Articolo
12
1.
Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente
regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un
paese terzo a condizione che:
i.
il paese terzo sia in grado di offrire
garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4;
ii.
nel paese terzo esiste un sistema di
controllo equivalente a quella definito dall'articolo 10;
iii.
il paese terzo sia disposto ad accordare ai
corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità
una protezione analoga a quella esistente nella Comunità.
2.
In caso di omonimia fra una denominazione
protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la
registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e
tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine
del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.
Articolo
13
1.
Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a.
qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione
registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella
misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con
questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione
consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione
protetta;
b.
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera
del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o
è accompagnata da espressioni quali «genere», «tjpo», «metodo», «alla
maniera», «imitazione» o simili;
c.
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza,
all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata
sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti
relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di
recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d.
qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera
origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto
agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa
denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato
non è contrario al primo comma, lettera a) o b).
2.
Gli Stati membri possono tuttavia mantenere
le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui
alla lettera b) del paragrafo 1 per un periodo massimo di cinque anni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sempreché:
i.
i prodotti siano stati commercializzati
legalmente con tali espressioni per almeno cinque anni prima della data di
pubblicazione del presente regolamento;
ii.
dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti. Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione
dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette
espressioni erano vietate.
3.
Le denominazioni protette non possono
diventare generiche.
Articolo
14
1.
Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia
registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di
registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui
all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta,
purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data
della pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2. I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati. Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione
di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda
di registrazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, purché tale
pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio.
2.
Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso
di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo
13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione
della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o
dell'indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di
una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il
marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla
direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi (GU n. L
40 dell'11. 2. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione
92/10/CEE - GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 35-), rispettivamente
all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all'articolo 12, paragrafo
2, lettera b).
3.
Una denominazione d'origine o un'indicazione.
geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un
marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la
registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera
identità del prodotto.
Articolo
15
La Commissione è assistita da un comitato
composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal
rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone
al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il
suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla
maggioranza prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta
della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti
dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita
all'articolo precisato. li presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure previste
qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al
parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone
senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un
termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta
la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
Articolo
16
Le modalità di applicazione del presente
regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.
Articolo
17
1.
Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore
del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione
quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati
membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso,' essi
desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2.
La Commissione registra, secondo la procedura
prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1, conformi
agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono
registrate le denominazioni generiche.
3.
Gli Stati membri possono mantenere la
protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del
paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla
registrazione.
Articolo
18
Il presente regolamento entra in vigore
dodici mesi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.
Per il
Consiglio
Il Presidente
J. GUMMER
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