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Regolamento CE n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992

Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 PAG. 0009

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (GU n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 4 e GU n. C 71 del 20. 3. 1992, pag. 14),

visto il parere del Parlamento europeo (GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 40),

visto il parere del Comitato economico e sociale (GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 3),

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola; che la promozione di prodotti specifici può rappresentare la carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento di reddito che può recare ai produttori, sia per l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione rurale di tali zone;

considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, a tutelare il consumatore contro eventuali abusi e a garantire la realtà delle transazioni commerciali;

considerando che, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989, che definisce le future priorità per il rilancio della tutela dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag 1), è opportuno prendere in considerazione l'esigenza dei consumatori di vedere valorizzata la qualità e di essere meglio informati sulla natura, le modalità di produzione o di trasformazione, nonché le caratteristiche peculiari degli alimenti; che, di fronte all'assortimento di prodotti in commercio e alla varietà delle informazioni al loro riguardo, il consumatore ha diritto ad un'informazione chiara e succinta, indicante esattamente le qualità specifiche di un determinato alimento, tale da poterlo orientare nella scelta;

considerando che questi obiettivi possono essere realizzati attraverso un regime facoltativo, fondato su criteri regolamentari; che, per consentire agli operatori di pubblicazione la qualità di un prodotto alimentare a livello comunitario, tale sistema deve offrire tutte le garanzie atte a giustificare i riferimenti che vi possono essere fatti nel commercio;

considerando che taluni produttori desiderano valorizzare la specificità di un prodotto agricolo od alimentare, che si distingue nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari; che, a fini di tutela del consumatore, è opportuno che la specificità così attestata sia soggetta a controllo;

considerando che, vista la specificità di questi prodotti, occorre adottare disposizioni particolari a compimento delle norme di etichettatura prescritte dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE - GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27), creando in particolare una menzione ed eventualmente un simbolo comunitario che accompagnino la denominazione commerciale del prodotto ed informino il consumatore del fatto che si tratta di un alimento dotato di caratteristiche specifiche controllate;

Considerando che, per garantire il rispetto e la costanza delle caratteristiche specifiche attestate, è necessario che i produttori associati definiscano tali caratteristiche specifiche in un disciplinare e che l'osservanza di quest'ultimo sia verificata da appositi organismi di controllo riconosciuti secondo modalità uniformi a livello comunitario;

considerando che, per non falsare le condizioni di concorrenza, qualsiasi produttore deve avere il diritto di utilizzare una denominazione registrata corredata da una menzione e, se del caso, da un simbolo comunitario oppure una denominazione commerciale registrata come tale, purché l'alimento che egli produce o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e l'organismo di controllo da lui designato sia debitamente riconosciuto;

considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle attestazioni di specificità istituite nel loro territorio;

considerando che le menzioni relative alla specificità di un prodotto agricolo o alimentare devono godere di una protezione giuridica e formare oggetto di pubblici controlli che le rendano attraenti sia per il produttore che per il consumatore;

considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato regolarmente istituito a tal fine,

 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 Articolo 1

1.    Il presente regolamento stabilisce le norme secondo cui un'attestazione comunitaria di specificità può essere ottenuta per:

i.          prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato, destinati all'alimentazione umana;

ii.          prodotti alimentari elencati nell'allegati I del presente regolamento.

L'allegato può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 19.

2.    Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3.    La direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1989, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 90/230/CEE - GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15), non si applica alle attestazioni di specificità che formano oggetto del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1.    «specificità»: l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria.

La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata come un elemento ai sensi del primo comma.

La specificità non può limitarsi alla composizione qualitativa o quantitativa o al metodo di produzione previsti in una normativa comunitaria o nazionale, né nelle norme stabilite da organismi di normalizzazione o nelle facoltative; questa disposizione non si applica tuttavia se la legislazione nazionale o la norma in questione sono state elaborate per definire la specificità di un prodotto.

2.    «organizzazione»: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla composizione, di produttori e/o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. Altre parti interessate possono partecipare all'organizzazione.

3.    «attestazione di specificità»: il riconoscimento da parte della Comunità della specificità di un prodotto al momento della sua registrazione, conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

La commissione istituisce e gestisce un albo delle attestazioni di specificità nel quale vengono iscritti i nomi dei prodotti agricoli e di quelli alimentari la cui specificità sia stata riconosciuta a livello comunitario, conformemente al presente regolamento.

In tale albo i nomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono distinti da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

1.    Per poter essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, un prodotto agricolo o alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione del tipo tradizionale.

2.    Non può essere registrato un prodotto agricolo o alimentare il cui carattere specifico:

i.          risieda nella provenienza o nell'origine geografica;

ii.         risulti unicamente dall'applicazione di un'innovazione tecnologica.

Articolo 5

1.    Per essere registrato, il nome deve essere:

i.          di per se specifico;

ii.         o esprimere la specificità del prodotto agricolo e del prodotto alimentare.

2.    Non può essere registrato il nome indicante la specificità, di cui al paragrafo 1, secondo trattino:

i.          che faccia unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare regolamentazione comunitaria;

ii.          che sia abusivo, soprattutto che faccia riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o che non corrisponde al disciplinare o alle aspettative del consumatore, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto.

3.    Per essere registrato, il nome specifico di cui al paragrafo 1, primo trattino deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali o essere consacrato all'uso.

4.    È autorizzato l'uso di termini geografici in un nome non contemplato da regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Articolo 6

1.    Per beneficiare di un'attestazione di specificità un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

2.    Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

i.          il nome ai sensi dell'articolo 5, redatto in una o più lingue;

ii.         la descrizione del metodo di produzione, compresa quella della natura e delle caratteristiche della materia prima e/o degli ingredienti utilizzati e/o del metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare che si riferisce alla sua specificità;

iii.         gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

iv.         la descrizione delle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare con l'indicazione delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche relative alla sua specificità;

v.          i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.

Articolo 7

1.    Solo un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare la specificità di un prodotto agricolo o alimentare.

2.    La domanda di registrazione, corredata del disciplinare è inoltrata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.

3.    L'autorità competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6.

4.    Gli Stati membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità competenti da essi designate e ne informano la Commissione.

Articolo 8

1.    La Commissione trasmette la domanda di registrazione, tradotta, agli Stati membri entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Non appena effettuata la trasmissione di cui al primo comma, la Commissione procede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee degli estremi della domanda trasmessa all'autorità competente di cui all'articolo 7, in particolare del nome del prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo trattino e dei dati relativi all'organizzazione richiedente.

2.    Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa attestare un interesse economico legittimo sia autorizzato a prendere visione della domanda di cui al paragrafo 1. Inoltre, e in conformità della normativa vigente negli Stati membri, tali autorità competenti possono consentire l'accesso ad altre parti aventi un interesse legittimo.

3.    Entro cinque mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla prevista registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede o è stabilita.

4.    Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie per prendere in considerazione la dichiarazione di cui al paragrafo 3 entro i termini richiesti. Qualsiasi Stato membro può opporsi di propria iniziativa.

Articolo 9

1.    Se entro sei mesi non le è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione provvede ad iscrivere nell'albo di cui all'articolo 3 gli estremi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.    Qualora si sollevata opposizione entro un termine di tre mesi, la Commissione accorda agli Stati membri interessati un termine di altri tre mesi per addivenire ad una composizione, conformemente alle rispettive procedure interne:

a.    in caso di raggiunta composizione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che l'hanno motivata, nonché il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pervenuti in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 non hanno subito modifiche, la Commissione procede in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. In caso contrario, essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 8;

b.    in mancanza di composizione, la Commissione decide in merito alla registrazione secondo la procedura prevista all'articolo 19. La commissione qualora decida di registrare la specificità, procede conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 10

1.    Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare beneficiante di una attestazione comunitaria di specificità non è più soddisfatta.

2.    Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro stato membro delle conclusioni cui è pervenuto e delle misure adottate.

3.    Nel caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri non addivengano ad una composizione, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.

4.    La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 19. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione.

Articolo 11

1.    Uno Stato membro, su richiesta di un'organizzazione stabilita nel suo territorio, può inoltrare una domanda di modifica del disciplinare.

2.    La Commissione pubblica la domanda di modifica e i riferimenti del richiedente nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee. Si applica l'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4.

Le autorità competenti degli stati membri provvedono affinché il produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione.

3.    Entro tre mesi dalla data di pubblicazione prevista dal paragrafo 2, il produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica può far valere il proprio diritto di conservare il disciplinare iniziale con una dichiarazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, che la trasmette alla Commissione, corredato delle sue eventuali osservazioni.

4.    Se nessuna opposizione ne dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla Commissione entro quattro mesi dalla data della pubblicazione prevista al paragrafo 2, la commissione iscrive nell'albo previsto dall'articolo 3 la modifica richiesta e la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5.    Se un'opposizione o una dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla Commissione, la modifica non è registrata. In tal caso l'organizzazione richiedente prevista dal paragrafo 1 può inoltrare domanda per ottenere una nuova attestazione di specificità secondo la procedura prevista dagli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 12

La Commissione può definire, secondo la procedura prevista dall'articolo 19, un simbolo comunitario che può essere apposto sulle etichette, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari recanti l'attestazione comunitaria di specificità conformemente al presente regolamento.

 Articolo 13

1.    A decorrere dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il nome di cui all'articolo 5, associato alla menzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente al simbolo comunitario di cui all'articolo 12, è riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato.

2.    In deroga al paragrafo 1, il nome solo è riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato allorché:

a.    l'organizzazione ne ha fatto domanda nella sua richiesta di registrazione;

b.    non risulta dalla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b. che il nome è utilizzato in modo legale, notorio ed economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi.

Articolo 14

1.    Gli Stati membri provvedono affinché entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i produttori agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare.

2.    La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati al tal fine dallo stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3.    Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definiti nella norma EN/45011 del 26 giugno 1989.

4.    Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro della misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati.

5.    Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e3 non siano soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia acceso il sistema di controllo.

7.    I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità.

Articolo 15

1.    Unicamente i produttori che rispettino il disciplinare registrato possono utilizzare:

i.          una menzione da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 19;

ii.         se del caso, il simbolo comunitario, nonché

iii.         fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, il nome registrato.

2.    Il produttore anche se appartenente all'organizzazione inizialmente richiedente, il quale utilizzi per la prima volta dopo la registrazione un nome riservato in base all'articolo 13, paragrafo 1 o 2, informa in tempo utile l'autorità o un organismo di controllo designati dello Stato membro in cui è stato stabilito.

3.    L'autorità o l'organismo di controllo designati garantiscono che il produttore si attenga agli elementi pubblicati prima che il prodotto in questione sia immesso in commercio.

Articolo 16

Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che:

·       il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui agli articoli 4 e 6;

·       nel paese terzo esista un sistema di controllo equivalente a quello definito all'articolo 14;

·       il paese terzo sia disposto ad accordare ai prodotti agricoli o alimentari corrispondenti che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità, provenienti dalla Comunità, una tutela equivalente a quella esistente nella Comunità.

Articolo 17

1.    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica contro qualsiasi utilizzazione abusiva o fallace della menzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente del simbolo comunitario di cui all'articolo 12, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati conformemente all'articolo 13.

2.    I nomi registrati sono protetti contro tutte le prassi che possono indurre in errore il pubblico comprese tra l'altro quelle che fanno credere che il prodotto agricolo o il prodotto alimentare benefici di una attestazione di specificità rilasciata dalla Comunità.

3.    Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate.

Articolo 18

Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 19

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 20

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 21

Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Detta relazione esprime, in particolare, un apprezzamento sulle conseguenze dell'applicazione degli articoli 9 e 13.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. GUMMER

 

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