Attestazioni di
specificità dei prodotti agricoli e alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992
PAG. 0009
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (GU n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 4
e GU n. C 71 del 20. 3. 1992, pag. 14),
visto il parere del Parlamento europeo (GU n. C 326 del 16. 12. 1991,
pag. 40),
visto il parere del Comitato economico e sociale (GU n. C 40 del 17. 2.
1992, pag. 3),
considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di
prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia
della Comunità;
considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola
comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione
agricola; che la promozione di prodotti specifici può rappresentare la
carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate
o periferiche, sia per l'accrescimento di reddito che può recare ai
produttori, sia per l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione
rurale di tali zone;
considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno
nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione
degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e,
nel contempo, a tutelare il consumatore contro eventuali abusi e a
garantire la realtà delle transazioni commerciali;
considerando che, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 9
novembre 1989, che definisce le future priorità per il rilancio della
tutela dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag 1), è
opportuno prendere in considerazione l'esigenza dei consumatori di vedere
valorizzata la qualità e di essere meglio informati sulla natura, le
modalità di produzione o di trasformazione, nonché le caratteristiche
peculiari degli alimenti; che, di fronte all'assortimento di prodotti in
commercio e alla varietà delle informazioni al loro riguardo, il
consumatore ha diritto ad un'informazione chiara e succinta, indicante
esattamente le qualità specifiche di un determinato alimento, tale da
poterlo orientare nella scelta;
considerando che questi obiettivi possono essere realizzati attraverso un
regime facoltativo, fondato su criteri regolamentari; che, per consentire
agli operatori di pubblicazione la qualità di un prodotto alimentare a
livello comunitario, tale sistema deve offrire tutte le garanzie atte a
giustificare i riferimenti che vi possono essere fatti nel commercio;
considerando che taluni produttori desiderano valorizzare la specificità
di un prodotto agricolo od alimentare, che si distingue nettamente da
altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari; che, a fini di
tutela del consumatore, è opportuno che la specificità così attestata sia
soggetta a controllo;
considerando che, vista la specificità di questi prodotti, occorre
adottare disposizioni particolari a compimento delle norme di
etichettatura prescritte dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18
dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979,
pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE - GU n.
L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27), creando in particolare una menzione ed
eventualmente un simbolo comunitario che accompagnino la denominazione
commerciale del prodotto ed informino il consumatore del fatto che si
tratta di un alimento dotato di caratteristiche specifiche controllate;
Considerando che, per garantire il rispetto e la costanza delle
caratteristiche specifiche attestate, è necessario che i produttori
associati definiscano tali caratteristiche specifiche in un disciplinare e
che l'osservanza di quest'ultimo sia verificata da appositi organismi di
controllo riconosciuti secondo modalità uniformi a livello comunitario;
considerando che, per non falsare le condizioni di concorrenza, qualsiasi
produttore deve avere il diritto di utilizzare una denominazione
registrata corredata da una menzione e, se del caso, da un simbolo
comunitario oppure una denominazione commerciale registrata come tale,
purché l'alimento che egli produce o trasforma sia conforme al
disciplinare corrispondente e l'organismo di controllo da lui designato
sia debitamente riconosciuto;
considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre
disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi
ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle attestazioni di
specificità istituite nel loro territorio;
considerando che le menzioni relative alla specificità di un prodotto
agricolo o alimentare devono godere di una protezione giuridica e formare
oggetto di pubblici controlli che le rendano attraenti sia per il
produttore che per il consumatore;
considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta
cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un
comitato regolarmente istituito a tal fine,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo
1
1.
Il presente
regolamento stabilisce le norme secondo cui un'attestazione comunitaria di
specificità può essere ottenuta per:
i.
prodotti
agricoli elencati nell'allegato II del trattato, destinati
all'alimentazione umana;
ii.
prodotti
alimentari elencati nell'allegati I del presente regolamento.
L'allegato può essere modificato secondo la procedura prevista
all'articolo 19.
2.
Il presente
regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie
particolari.
3.
La direttiva
83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1989, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche (GU
n. L 109 del 26. 4. 1983, pag 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla
decisione 90/230/CEE - GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15), non si
applica alle attestazioni di specificità che formano oggetto del presente
regolamento.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
1.
«specificità»:
l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto
agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti
alla stessa categoria.
La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata
come un elemento ai sensi del primo comma.
La specificità non può limitarsi alla composizione qualitativa o
quantitativa o al metodo di produzione previsti in una normativa
comunitaria o nazionale, né nelle norme stabilite da organismi di
normalizzazione o nelle facoltative; questa disposizione non si applica
tuttavia se la legislazione nazionale o la norma in questione sono state
elaborate per definire la specificità di un prodotto.
2.
«organizzazione»:
qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla
composizione, di produttori e/o di trasformatori che trattano il medesimo
prodotto agricolo o alimentare. Altre parti interessate possono
partecipare all'organizzazione.
3.
«attestazione di specificità»:
il riconoscimento da parte della Comunità della specificità di un prodotto
al momento della sua registrazione, conformemente al presente regolamento.
Articolo 3
La commissione istituisce e gestisce un albo delle attestazioni di
specificità nel quale vengono iscritti i nomi dei prodotti agricoli e di
quelli alimentari la cui specificità sia stata riconosciuta a livello
comunitario, conformemente al presente regolamento.
In tale albo i nomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono distinti da
quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 4
1.
Per poter
essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, un prodotto agricolo o
alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali
oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di
produzione e/o di trasformazione del tipo tradizionale.
2.
Non può essere
registrato un prodotto agricolo o alimentare il cui carattere specifico:
i.
risieda nella
provenienza o nell'origine geografica;
ii. risulti
unicamente dall'applicazione di un'innovazione tecnologica.
Articolo 5
1.
Per essere
registrato, il nome deve essere:
i.
di per se
specifico;
ii. o esprimere la
specificità del prodotto agricolo e del prodotto alimentare.
2.
Non può essere
registrato il nome indicante la specificità, di cui al paragrafo 1,
secondo trattino:
i.
che faccia
unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate
per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero
previste da una particolare regolamentazione comunitaria;
ii.
che sia
abusivo, soprattutto che faccia riferimento a una caratteristica evidente
del prodotto o che non corrisponde al disciplinare o alle aspettative del
consumatore, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto.
3.
Per essere
registrato, il nome specifico di cui al paragrafo 1, primo trattino deve
essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali o essere
consacrato all'uso.
4.
È autorizzato
l'uso di termini geografici in un nome non contemplato da regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine
dei prodotti agricoli e alimentari.
Articolo 6
1.
Per beneficiare
di un'attestazione di specificità un prodotto agricolo o alimentare deve
essere conforme ad un disciplinare.
2.
Il disciplinare
comprende almeno i seguenti elementi:
i.
il nome ai
sensi dell'articolo 5, redatto in una o più lingue;
ii.
la descrizione
del metodo di produzione, compresa quella della natura e delle
caratteristiche della materia prima e/o degli ingredienti utilizzati e/o
del metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare che si
riferisce alla sua specificità;
iii.
gli elementi
che permettono di valutare il carattere tradizionale, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1;
iv. la descrizione
delle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare con l'indicazione
delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche
e/o organolettiche relative alla sua specificità;
v.
i requisiti
minimi e le procedure di controllo della specificità.
Articolo 7
1.
Solo
un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare
la specificità di un prodotto agricolo o alimentare.
2.
La domanda di
registrazione, corredata del disciplinare è inoltrata presso l'autorità
competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.
3.
L'autorità
competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai
requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6.
4.
Gli Stati
membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità competenti da
essi designate e ne informano la Commissione.
Articolo 8
1.
La Commissione
trasmette la domanda di registrazione, tradotta, agli Stati membri entro
sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di cui
all'articolo 7, paragrafo 3.
Non appena effettuata la trasmissione di cui al primo comma, la
Commissione procede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee degli estremi della domanda trasmessa all'autorità
competente di cui all'articolo 7, in particolare del nome del prodotto
agricolo o alimentare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo
trattino e dei dati relativi all'organizzazione richiedente.
2.
Le autorità
competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa attestare
un interesse economico legittimo sia autorizzato a prendere visione della
domanda di cui al paragrafo 1. Inoltre, e in conformità della normativa
vigente negli Stati membri, tali autorità competenti possono consentire
l'accesso ad altre parti aventi un interesse legittimo.
3.
Entro cinque
mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1,
qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può
opporsi alla prevista registrazione mediante l'invio di una dichiarazione
debitamente motivata trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro
in cui risiede o è stabilita.
4.
Le autorità
competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie per prendere
in considerazione la dichiarazione di cui al paragrafo 3 entro i termini
richiesti. Qualsiasi Stato membro può opporsi di propria iniziativa.
Articolo 9
1.
Se entro sei
mesi non le è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione provvede ad
iscrivere nell'albo di cui all'articolo 3 gli estremi di cui all'articolo
8, paragrafo 1 e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
2.
Qualora si
sollevata opposizione entro un termine di tre mesi, la Commissione accorda
agli Stati membri interessati un termine di altri tre mesi per addivenire
ad una composizione, conformemente alle rispettive procedure interne:
a.
in caso di
raggiunta composizione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti
gli elementi che l'hanno motivata, nonché il parere del richiedente e
dell'opponente. Se gli elementi pervenuti in virtù dell'articolo 6,
paragrafo 2 non hanno subito modifiche, la Commissione procede in
conformità del paragrafo 1 del presente articolo. In caso contrario, essa
avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 8;
b.
in mancanza di
composizione, la Commissione decide in merito alla registrazione secondo
la procedura prevista all'articolo 19. La commissione qualora decida di
registrare la specificità, procede conformemente al paragrafo 1 del
presente articolo.
Articolo 10
1.
Ogni Stato
membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un
prodotto agricolo o alimentare beneficiante di una attestazione
comunitaria di specificità non è più soddisfatta.
2.
Lo Stato membro
di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro
interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro stato
membro delle conclusioni cui è pervenuto e delle misure adottate.
3.
Nel caso di
ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri non addivengano ad una
composizione, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata
alla Commissione.
4.
La Commissione
esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del
caso, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura
prevista all'articolo 19. Queste possono contemplare la cancellazione
della registrazione.
Articolo 11
1.
Uno Stato
membro, su richiesta di un'organizzazione stabilita nel suo territorio,
può inoltrare una domanda di modifica del disciplinare.
2.
La Commissione
pubblica la domanda di modifica e i riferimenti del richiedente nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee. Si applica l'articolo 8,
paragrafi 2, 3 e 4.
Le autorità competenti degli stati membri provvedono affinché il
produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è
stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione.
3.
Entro tre mesi
dalla data di pubblicazione prevista dal paragrafo 2, il produttore e/o il
trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una
modifica può far valere il proprio diritto di conservare il disciplinare
iniziale con una dichiarazione indirizzata all'autorità competente dello
Stato membro in cui è stabilito, che la trasmette alla Commissione,
corredato delle sue eventuali osservazioni.
4.
Se nessuna
opposizione ne dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla
Commissione entro quattro mesi dalla data della pubblicazione prevista al
paragrafo 2, la commissione iscrive nell'albo previsto dall'articolo 3 la
modifica richiesta e la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
5.
Se
un'opposizione o una dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla
Commissione, la modifica non è registrata. In tal caso l'organizzazione
richiedente prevista dal paragrafo 1 può inoltrare domanda per ottenere
una nuova attestazione di specificità secondo la procedura prevista dagli
articoli 7, 8 e 9.
Articolo 12
La Commissione può definire, secondo la procedura prevista dall'articolo
19, un simbolo comunitario che può essere apposto sulle etichette, nella
presentazione e nella pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari
recanti l'attestazione comunitaria di specificità conformemente al
presente regolamento.
Articolo
13
1.
A decorrere
dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il nome di cui
all'articolo 5, associato alla menzione di cui all'articolo 15, paragrafo
1 ed eventualmente al simbolo comunitario di cui all'articolo 12, è
riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al
disciplinare pubblicato.
2.
In deroga al
paragrafo 1, il nome solo è riservato al prodotto agricolo o al prodotto
alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato allorché:
a.
l'organizzazione ne ha fatto domanda nella sua richiesta di registrazione;
b.
non risulta
dalla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b. che il
nome è utilizzato in modo legale, notorio ed economicamente significativo
per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi.
Articolo 14
1.
Gli Stati
membri provvedono affinché entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di
garantire che i produttori agricoli e alimentari recanti un'attestazione
di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare.
2.
La struttura di
controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate
e/o da uno o più organismi privati autorizzati al tal fine dallo stato
membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle
autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive
competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
3.
Le autorità di
controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie
sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni
produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre
permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i
controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano
di un'attestazione comunitaria di specificità.
Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un
organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia,
le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati
continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della
totalità dei controlli. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato
membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i
requisiti definiti nella norma EN/45011 del 26 giugno 1989.
4.
Qualora
constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di
specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti
del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi
privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per
assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato
membro della misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni
prese debbono essere notificate agli interessati.
5.
Qualora le
condizioni di cui ai paragrafi 2 e3 non siano soddisfatte lo Stato membro
revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la
Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6.
Gli Stati
membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che
rispetta il presente regolamento abbia acceso il sistema di controllo.
7.
I costi dei
controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che
utilizzano l'attestazione di specificità.
Articolo 15
1.
Unicamente i
produttori che rispettino il disciplinare registrato possono utilizzare:
i.
una menzione da
determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 19;
ii. se del caso, il
simbolo comunitario, nonché
iii. fatto salvo
l'articolo 13, paragrafo 2, il nome registrato.
2.
Il produttore
anche se appartenente all'organizzazione inizialmente richiedente, il
quale utilizzi per la prima volta dopo la registrazione un nome riservato
in base all'articolo 13, paragrafo 1 o 2, informa in tempo utile
l'autorità o un organismo di controllo designati dello Stato membro in cui
è stato stabilito.
3.
L'autorità o
l'organismo di controllo designati garantiscono che il produttore si
attenga agli elementi pubblicati prima che il prodotto in questione sia
immesso in commercio.
Articolo 16
Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente
regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un
paese terzo a condizione che:
·
il paese terzo
sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui
agli articoli 4 e 6;
·
nel paese terzo
esista un sistema di controllo equivalente a quello definito all'articolo
14;
·
il paese terzo
sia disposto ad accordare ai prodotti agricoli o alimentari corrispondenti
che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità, provenienti
dalla Comunità, una tutela equivalente a quella esistente nella Comunità.
Articolo 17
1.
Gli Stati
membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica
contro qualsiasi utilizzazione abusiva o fallace della menzione di cui
all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente del simbolo comunitario di
cui all'articolo 12, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati
e riservati conformemente all'articolo 13.
2.
I nomi
registrati sono protetti contro tutte le prassi che possono indurre in
errore il pubblico comprese tra l'altro quelle che fanno credere che il
prodotto agricolo o il prodotto alimentare benefici di una attestazione di
specificità rilasciata dalla Comunità.
3.
Gli Stati
membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle
misure adottate.
Articolo 18
Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le
denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino
confusione con i nomi registrati e riservati conformemente all'articolo
13, paragrafo 2.
Articolo 19
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti
degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto
delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto
entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza
della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista
dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni
che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle
votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti
degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il
presidente non partecipa al voto.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in
mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio
una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
Se il consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere
dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure
proposte.
Articolo 20
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo
la procedura prevista all'articolo 19.
Articolo 21
Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in
vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Consiglio una
relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente
corredata di opportune proposte.
Detta relazione esprime, in particolare, un apprezzamento sulle
conseguenze dell'applicazione degli articoli 9 e 13.
Articolo 22
Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.
Per il Consiglio Il Presidente
J.
GUMMER |