Riconoscimento della denominazione
di origine controllata « Etna » bianco, rosso o rosato ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la domanda presentata dagli
interessati, a termini dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repub.
buca sopra citato, intesa ad ottenere il riconosciment4 della
denominazione di origine controllata « Etna bianco » « Etna rosso o rosato
» corredata dal parere del Regione siciliana;
Visti il parere favorevole del Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la
proposta di disciplinare di produzione dei vini «Etna bianco » « Etna
rosso o rosato » formulata da. comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 febbraio 1968, n. 56;
Viste le istanze e controdeduzioni degli
interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;
Su proposta del Ministro per l’agricoltura e
le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria, il
commercio e l’artigianato;
Decreta:
Art. 1.
E’ riconosciuta la denominazione di origine
controllata « Etna » bianco, rosso o rosato ed è approvato, nel testo
annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di
produzione.
Tale denominazione è riservata ai vini che
rispondono I alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto
disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre
1968.
Art. 2.
I conduttori che intendono porre in
commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla
vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Etna »
bianco, rosso o rosato sono tenuti ad effettuare la denuncia dei
rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del
decreto del - Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante
norme relative all’albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro tre
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l’osservanza
delle modalità e formalità all’uopo previste dal decreto del Presidente
della Repubblica sopra indicato.
Art. 3.
In deroga a quanto previsto nell’art. 2
dell’unito disciplinare - e fino al compimento di otto annate agrarie
successive a quella dell’entrata in vigore del disciplinare medesimo -
possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell’albo previsto
dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da
quelli previsti dal suddetto art. 2, purché esse non superino il 20 % del
totale delle viti.
Allo scadere del suddetto periodo di
tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati
d’ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non
abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie
per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all’art. 2
dell’unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
Il predetto Ispettorato, compiuti i
necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di
commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni
nel rispettivo albo.
Art. 4.
Al vino « Etna » bianco, rosso o rosato che
alla data di entrata in vigore dell’unito disciplinare trovasi già
confezionato o in corso di confezionamento in recipienti capacità non
superiore a 5 litri, è concesso, dalla redatta data, un periodo di
smaltimento:
di 12 mesi per il prodotto giacente
pressò ditte produttrici o imbottigliatrici;
di 24 mesi per il prodotto giacente presso
ditte diverse da quelle di cui sopra;
di 36 mesi per il prodotto presso il
commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
Per il prodotto sfuso il periodo di
smaltimento è ridotto a sei mesi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzètta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968
SARAGAT
SEDATI — COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti,
addì 17
settembre
1968
Registro n.
14
Agricoltura e foreste, foglio
n. 226.
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