Art.
1.-
La denominazione di
origine controllata «Etna» bianco, rosso o rosato è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art.2. -
Il vino «Etna» bianco
deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella
proporzione appresso indicata:
Carricante minimo 60%;
Catarrato bianco comune
o lucido fino al 40%.
Possono concorrere alla
produzione di detto vino, nella misura massima del 15% del totale, anche
uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca ed altri vitigni ad
uva bianca a sapore non aromatico.
Il vino «Etna» rosso o
rosato, deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni
nella proporzione appresso indicata:
Nerello Mascalese con
non meno dell’ 80%;
Nerello Mantellato (Nerello
Cappuccio) fino al 20%;
Possono concorrere alla
produzione di detto vino, nella misura massima del 10% del totale, anche
uve provenienti da altri vitigni ad uva bianca con esclusione di quelli
con uve a sapore aromatico.
Art. 3. -
Le uve devono essere
prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che è così
delimitata:
da Casale Brancato a
quota 1000 in contrada Somatorie, che rappresenta l’estremo limite
nord-ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest,
fino alla confluenza del torrente Torretta con il vallone di Licodia, in
contrada Poggio dell’Aquila. Da questo punto, il confine è rappresentato
dalla quota 600, che attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Piano
Vite, Poggio Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino,
Timpazza, giunge all’abitato di Borrello e, attraverso le contrade
Palatella, Mompilieri, Gonnella, Serriccjola, giunge allo abitato di
Pedara e, lungo la provinciale Pedara-Trecastagni.Viagrande, raggiunge
l’abitato di Viagrande. Da questo centro abitato in poi il confine est
della zona viene rappresentato dalla curva di livello di metri 400 che
attraversa le contrade: Sciarelle Lavinaro, Pennisi, Pisarìello, Passo
Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge ad ovest dell’abitato di Piedimonte, e
quindi, raggiunto il torrente Ciappanotto, segue il suo corso fino all’abtato
di Linguaglossa, a quota 520. Da questo centro abitato, il confine
nord-est viene rappresentato dal letto del valloùe Ciapparotta,
all’incrocio della strada ferrata della Circumetnea a quota 550. Da
questo punto il confine raggiunge il limite nord-est della -colata lavica
del 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa-Castiglione a quota 624; da
qui, lungo la carrabile fra le contrade Recanati e Pantano, intercetta
ancora la strada ferrata Circumetnea e raggiunge il limite nord della
colata lavica 1911, a quota 600. Da qui, lungo il letto del vallone
Sciambro, raggiunge il fiume Alcantara.
Il confine nord è
rappresentato dalla riva destra del fiume Alcantara fino all’abitato del
comune di Randazzo. Da questo abitato, il limite della zona è
rappresentato da quota 800 che, attraverso le contrade Crocetta, Lupara,
Pino, Sciara Nuova, Marchesa, penetra nella colata lavica del 1911 e,
attraverso le contrade Sciara Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto
del vallone Salto del Bue. Da questo punto in poi, il limite viene
rappreséntato dalla curva di livello 900 che, attraverso le contrade
Ciapparo, Cannizzaro, Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi,
oltrepassa il vallone San Giacomo, quindi, attraverso la lava del 1792
raggiunge contrada Piricoco a nord di monte luce, all’estremo sud-est
della predetta colata lavica. Da questo punto in poi il confine è
rappresentato dalla curva di livello 1000 che. attraverso le contrade
Cicirello, Monte Po. Pila, Serruggeri, Camercia, Dagala dell’Ascino,
Eredità-Mollecchino, Perciata e Cava]iere, raggiunge Casale Brancato.
I Comuni etnei
interessati alla produzizione del vino “Etna», nei tipi bianco, rosso e
rosato sono: Biancavilla, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi,
Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S.
Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedirnonte,
Linguaglossa, Castigliorìe, Randazzo.
Nessuno di questi comuni
viene compreso• per intero bella zona a denominazione di origine
controllata, essendo il loro territorio sviluppato in aree triangolari con
vertice sul cratere centrale, mentre la zona a denominazione di origine
controllata interseca queste superfici nella fascia mediana.
Art.4. -
Le condizioni ambientali
e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Etna» bianco,
rosso o rosato devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica
di forzatura.
La resa massima di uva
ammessa per la produzione dei vini «Etna» bianco, rosso o rosato, non deve
essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
Fermo restando il limite
massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua
deve essere calcolata in rapporto all’ effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi
del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle
uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Art. 5. -
Le operazioni di
vinificazione devono essere effettuate nell’ interno della zona di
produzione delimitata nell’ art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell’ intero territorio dei comuni, anche se soltanto in
parte
compresi nella zona
delimitata, nonché del territorio dei comuni limitrofi alla zona di
produzione delimitata.
Le uve destinate alla
vinificazione devono assicurare al vino «Etna» bianco una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed al vino «Etna» rosso o
rosato quella di 12 gradi.
Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Art. 6. -
Il vino «Etna» bianco,
all’ atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo
paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati; odore: profumo delicato
di Carricante;
sapore: secco, fresco,
armonico;
gradazione alcolica
complessiva minima: gradi 11,5; acidità totale: da 6 a 7,50 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 25 per mille; ceneri: da 1,80 a 2,80 per
mille.
Il vino «Etna» rosso o
rosato, all’ atto dell’ immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino che
con l’invecchiamento presenta leggeri riflessi di granato o rosato
tendente al rubino;
odore: vinoso con
profumo intenso caratteristico; sapore: secco, caldo robusto, pieno,
armonico; gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12,50; acidità
totale: da 5,50 a 7 per mille;
estratto secco netto: da
20 a 28 per mille; ceneri: da 1,80 a 3,30 per mille.
Art. 7. -
Alla denominazione di
origine controllata «Etna» è vietata 1’ aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi
compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e similari.
Sulle bottiglie, e altri
recipienti contenenti vini «Etna» bianco, rosso o rosato, può figurare I’
indicazione dell’ annata di produzione purché veritiera e documentabile.
È tuttavia consentito 1’
uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno 1’ acquirente.
È consentito, altresì,
1’ uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone o località comprese
nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Art. 8. -
Al vino «Etna» bianco,
prodotto nella parte del territorio del comune di Milo, compresa nella
zona delimitata, è consentita la qualificazione di <superiore» a
condizione che nei vigneti, da cui provengono le uve, il vitigno
Carricante, a modifica dell’ art. 2, sia presente in misura non inferiore
all’ 80% ed il prodotto abbia una gradazione minima naturale complessiva
non inferiore a gradi 11,5.
Il vino «Etna» bianco
superiore, all’ atto della immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo
paglierino molto carico con riflessi verdognoli; odore: profumo delicato
di frutto;
sapore: secco,
lievemente fresco, armonico, morbido;
gradazione alcolica
complessiva minima: gradi 12; acidità totale: da 5,50 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 16 a 22 per mille; ceneri: da 1,80 a 2,90 per
mille.
Art.9.-
Chiunque produce, vende,
pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine
controllata «Etna» bianco, rosso o rosato, vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a
norma dell’ art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.
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