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Disciplinare di produzione  per i vini “Etna” bianco, rosso o rosato

 Art. 1.-

La denominazione di origine controllata «Etna» bianco, rosso o rosato è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Art.2. -

Il vino «Etna» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Carricante minimo 60%;

Catarrato bianco comune o lucido fino al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 15% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca ed altri vitigni ad uva bianca a sapore non aromatico.

Il vino «Etna» rosso o rosato, deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Nerello Mascalese con non meno dell’ 80%;

Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) fino al 20%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni ad uva bianca con esclusione di quelli con uve a sapore aromatico.

 

Art. 3. -

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che è così delimitata:

da Casale Brancato a quota 1000 in contrada Somatorie, che rappresenta l’estremo limite nord-ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell’Aquila. Da questo punto, il confine è rappresentato dalla quota 600, che attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Pia­no Vite, Poggio Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza, giunge all’abitato di Borrello e, attraverso le contrade Palatella, Mompilieri, Gonnella, Serriccjola, giunge allo abitato di Pedara e, lungo la provinciale Pedara-Trecastagni.Via­grande, raggiunge l’abitato di Viagrande. Da questo centro abi­tato in poi il confine est della zona viene rappresentato dalla curva di livello di metri 400 che attraversa le contrade: Sciarelle Lavinaro, Pennisi, Pisarìello, Passo Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge ad ovest dell’abitato di Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente Ciappanotto, segue il suo corso fino all’abtato di Lin­guaglossa, a quota 520. Da questo centro abitato, il confine nord-est viene rappresentato dal letto del valloùe Ciapparotta, all’in­crocio della strada ferrata della Circumetnea a quota 550. Da questo punto il confine raggiunge il limite nord-est della -colata lavica del 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa-Castiglione a quota 624; da qui, lungo la carrabile fra le contrade Recanati e Pantano, intercetta ancora la strada ferrata Circumetnea e rag­giunge il limite nord della colata lavica 1911, a quota 600. Da qui, lungo il letto del vallone Sciambro, raggiunge il fiume Alcantara.

Il confine nord è rappresentato dalla riva destra del fiume Alcantara fino all’abitato del comune di Randazzo. Da questo abitato, il limite della zona è rappresentato da quota 800 che, attraverso le contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciara Nuova, Marchesa, penetra nella colata lavica del 1911 e, attraverso le contrade Sciara Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto del vallone Salto del Bue. Da questo punto in poi, il limite viene rappreséntato dalla curva di livello 900 che, attraverso le contrade Ciapparo, Cannizzaro, Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi, oltrepassa il vallone San Giacomo, quindi, attraverso la lava del 1792 raggiunge contrada Piricoco a nord di monte luce, all’estre­mo sud-est della predetta colata lavica. Da questo punto in poi il confine è rappresentato dalla curva di livello 1000 che. attraverso le contrade Cicirello, Monte Po. Pila, Serruggeri, Ca­mercia, Dagala dell’Ascino, Eredità-Mollecchino, Perciata e Cava­]iere, raggiunge Casale Brancato.

I Comuni etnei interessati alla produzizione del vino “Etna», nei tipi bianco, rosso e rosato sono: Biancavilla, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Via­grande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedirnonte, Linguaglossa, Castigliorìe, Randazzo.

Nessuno di questi comuni viene compreso• per intero bella zona a denominazione di origine controllata, essendo il loro territorio sviluppato in aree triangolari con vertice sul cratere centrale, mentre la zona a denominazione di origine controllata interseca queste superfici nella fascia mediana.

 

Art.4. -

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Etna» bianco, rosso o rosato devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Etna» bianco, rosso o rosato, non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’ effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Art. 5. -

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ interno della zona di produzione delimitata nell’ art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte

compresi nella zona delimitata, nonché del territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Etna» bianco una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed al vino «Etna» rosso o rosato quella di 12 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

Art. 6. -

Il vino «Etna» bianco, all’ atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati; odore: profumo delicato di Carricante;

sapore: secco, fresco, armonico;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,5; acidità totale: da 6 a 7,50 per mille; estratto secco netto: da 18 a 25 per mille; ceneri: da 1,80 a 2,80 per mille.

Il vino «Etna» rosso o rosato, all’ atto dell’ immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino che con l’invecchiamento presenta leggeri riflessi di granato o rosato tendente al rubino;

odore: vinoso con profumo intenso caratteristico; sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico; gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12,50; acidità totale: da 5,50 a 7 per mille;

estratto secco netto: da 20 a 28 per mille; ceneri: da 1,80 a 3,30 per mille.

 

Art. 7. -

Alla denominazione di origine controllata «Etna» è vietata 1’ aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie, e altri recipienti contenenti vini «Etna» bianco, rosso o rosato, può figurare I’ indicazione dell’ annata di produzione purché veritiera e documentabile.

È tuttavia consentito 1’ uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno 1’ acquirente.

È consentito, altresì, 1’ uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone o località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

 

Art. 8. -

Al vino «Etna» bianco, prodotto nella parte del territorio del comune di Milo, compresa nella zona delimitata, è consentita la qualificazione di <superiore» a condizione che nei vigneti, da cui provengono le uve, il vitigno Carricante, a modifica dell’ art. 2, sia presente in misura non inferiore all’ 80% ed il prodotto abbia una gradazione minima naturale complessiva non inferiore a gradi 11,5.

Il vino «Etna» bianco superiore, all’ atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino molto carico con riflessi verdognoli; odore: profumo delicato di frutto;

sapore: secco, lievemente fresco, armonico, morbido;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12; acidità totale: da 5,50 a 7 per mille; estratto secco netto: da 16 a 22 per mille; ceneri: da 1,80 a 2,90 per mille.

 

Art.9.-

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la

denominazione di origine controllata «Etna» bianco, rosso o rosato, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell’ art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.

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