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FARE IMPRESA

ADEMPIMENTI BUROCRATICI

Per costituire un’impresa č necessario rispettare l’adempimento di particolari procedure burocratiche che si differenziano a seconda del tipo di forma legale adottato.

Le procedure comuni a qualsiasi tipo di attivitā sono essenzialmente:

Richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e del numero di codice fiscale dell’impresa da parte del titolare presso l’Ufficio delle Entrate competente per il territorio.

Apertura di una posizione obbligatoria ai fini contributivi, assistenziali e previdenziali presso l'INPS.

Eventuale posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

Nonostante le riforme normative introdotte negli ultimi anni, per alcune attivitā sono necessarie particolari autorizzazioni o licenze.

    La riforma del commercio.

    Attivitā soggette a specifiche autorizzazioni o licenze

    Attivitā artigiane soggette a specifiche autorizzazioni

    Attivitā commerciali soggette a specifiche autorizzazioni

La Legge 2 aprile 2007, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivitā economiche e la nascita di nuove imprese", modifica sostanzialmente gli adempimenti di cui sopra, come disposto dall'art. 9  "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa":

1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.


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