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 FARE IMPRESA

Forma giuridica

 Per poter svolgere un’attività imprenditoriale è necessario identificarsi in una delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa.

Un’impresa può essere esercitata sotto forma di:

*                     Impresa individuale (forme particolari: impresa familiare, impresa coniugale)

*                     Società

La scelta va operata sulla base di diverse considerazioni correlate ad aspetti soggettivi ed oggettivi:

*                     Numero dei promotori

*                     Natura dell’attività esercitata

*                     Grado di responsabilità che i soci intendono assumere

*                     Possibilità di ricorrere a particolari forme di finanziamento e agevolazioni

Ogni forma giuridica presenta in sé aspetti vantaggiosi e controindicazioni: non esiste una forma giuridica ideale, occorre tenere in considerazione le esigenze e le caratteristiche dell’attività che si andrà a svolgere.

ALCUNI CRITERI PER LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA

Attività svolta e redditi personali dei soci
Se disponiamo di elevati redditi personali avremo convenienza a costituire una società di capitali, per la quale dovremo dichiarare esclusivamente gli utili che effettivamente abbiamo ricevuto.
Se la nostra scelta cadesse invece su una società di persone, ci verrebbe attribuita dalla società una parte di reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva distribuzione dell'utile.

Responsabilità personale dei soci
Per la costituzione di una società di persone, che prevede l'assunzione della responsabilità solidale e illimitata, occorrerà valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali abbiamo intenzione di realizzare il progetto di impresa. Anche la possibilità di seguire da vicino l'attività, lavorando, per esempio, personalmente in azienda, potrebbe essere considerata un valido fattore di scelta. Dobbiamo quindi rilevare che, a causa soprattutto di questi motivi, le società di persone presentano generalmente una composizione societaria piuttosto limitata.

Patrimonio personale dei soci
Nel caso in cui disponessimo di un cospicuo patrimonio non avremmo alcuna convenienza a costituire una società di persone con soci che non fossero titolari di beni, poiché, in caso di insolvenza, ci troveremmo a rispondere, per il principio di responsabilità solidale e illimitata dei debiti sociali, anche per gli altri soci.

Quota di partecipazione sociale
L'impiego di un consistente investimento nella costituzione di una società di persone potrà essere realizzato soltanto a condizione di poter svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. L'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società, e quindi agli utili realizzati, risulterebbe antieconomica a fronte dell'assunzione di una responsabilità illimitata e solidale.

Capitale investito/fatturato
Anche il capitale investito rappresenta un fattore condizionante la scelta della forma societaria; infatti, in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa.

Sistema di tassazione
Il tipo di tassazione prevista per il modello societario adottato rappresenta un importante fattore di scelta. E' possibile individuare alcuni criteri generali a cui attenersi:

- il livello di utili previsti della società, oltre il quale sarà conveniente la costituzione di una società di capitali, tenderà a ridursi quando i singoli soci abbiano già dei redditi propri abbastanza consistenti;
- lo stesso livello di convenienza, per le società di persone, tenderà ad aumentare quando, a parità di altre condizioni, gli utili conseguiti verranno distribuiti quasi integralmente ai soci. Il motivo è semplice: nella società di persone il socio è comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel caso che venga distribuito che accantonato; nelle società di capitali il socio è invece sottoposto a tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti.

Capitale minimo per la costituzione
La misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società di capitali può rappresentare un elemento di ostacolo alla loro costituzione.

Trasferibilità della quota
La possibilità di trasferimento della propria quota di partecipazione societaria, anche in sede di successione, le formalità e gli oneri relativi rappresentano un fattore di scelta da tenere in giusta considerazione. Senza entrare nel dettaglio dei rispettivi trattamenti fiscali, il trasferimento di azioni e di quote di s.r.l. appare più semplice del trasferimento di quote di società di persone.
A causa della responsabilità solidale e illimitata l'identità personale dei soci assume, infatti, nelle società di persone, un rilievo di assoluta importanza, tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse formalità previste per la costituzione della società.

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