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LA RIFORMA DEL COMMERCIO
Imprenditore commerciale è colui che svolge un'attività intermediaria nella circolazione dei beni.
Le merci acquistate possono essere rivendute ai consumatori in sede fissa (commercio fisso) o mobile (commercio ambulante al minuto o dettaglio) oppure possono essere rivendute ad altre imprese commerciali (commercio all'ingrosso).
La somministrazione di alimenti e bevande è l'attività svolta da colui che professionalmente distribuisce cibi e bevande al pubblico, sia in sede fissa che mediante distributori automatici.
I pubblici esercizi si suddividono in tre grandi gruppi: esercizi di ristorazione (ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie), esercizi per la vendita di bevande e dolciumi (bar, caffè, gelaterie) ed esercizi misti, che alle suddette tipologie uniscono servizi di svago o intrattenimento (sale da ballo, stabilimenti balneari).
Il Dlg 114/98, (recepito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 28, Riforma della disciplina del commercio), ha modificato la disciplina relativa alle autorizzazioni amministrative richieste per l'esercizio dell'attività commerciale.
Si è passati dalle precedenti 14 tabelle merceologiche alla suddivisione in soli due settori:
Settore alimentare (I - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa).
Settore non alimentare (II - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature. III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).Per l'esercizio dell'attività non è più necessario essere iscritti al Registro Esercenti Commercio (REC) tenuto in CCIAA bensì, occorre possedere prescritti requisiti morali e professionali.
La nuova normativa permette la vendita all’interno dello stesso negozio di tutti i beni non alimentari o tutti i prodotti alimentari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste.
Per poter avviare, ampliare o trasferire un'attività commerciale è necessaria la sola formalità di una semplice comunicazione al comune nei trenta giorni antecedenti.
Requisiti Morali
I requisiti morali richiesti se si vuole aprire una attività commerciale sia di generi alimentari sia di prodotti non alimentari, consistono in:
- non essere stati dichiarati falliti;
- non aver riportato condanna definitiva per delitto non colposo, per cui sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni;
- non aver avuto una condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione ovvero per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;
- non avere riportato due o più condanne a pena detentiva o pecuniaria nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività;
- non essere stati sottoposti alle misure di sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno;
- non essere stati dichiarati "delinquenti abituali, professionali o per tendenza".
Il divieto di esercizio permane per la durata di 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è estinta o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Requisiti Professionali
I requisiti professionali sono necessari per l'esercizio dell'attività nel caso di vendita di prodotti alimentari. Occorrerà possedere uno dei seguenti requisiti:
- aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale, istituito dalla Regione;
- aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
- aver lavorato, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare come dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o, in caso di coniuge, parente o affine, in qualità di coadiutore familiare;
- essere stato iscritto negli ultimi 5 anni al registro esercenti il commercio.
Casi di non applicazione della Riforma
La riforma introdotta dal Dlg. 114/98, non si applica ad alcuni imprenditori commerciali, per i quali restano in vigore le precedenti norme amministrative. Le categorie interessate sono:
- pubblici esercizi (bar, ristoranti...) sottoposti all'obbligo della preventiva autorizzazione comunale, oltre che al rispetto delle norme urbanistiche e igienico sanitarie;
- farmacie qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici (resta in vigore il REC);
- rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente tali generi (resta in vigore il REC);
- venditori di carburanti ed oli minerali operanti negli impianti di distribuzione automatica (resta in vigore il REC);
- alcune associazioni di produttori ortofrutticoli e i produttori agricoli, che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente coltivati o legalmente raccolti su terreni nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari (nessun obbligo se la vendita avviene sul fondo di proprietà o se compresa nel volume d'affari di 2.500 Euro);
- gli artigiani per la vendita nei locali di produzione, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio (obblighi ai fini delle imposte);
- i pescatori e loro cooperative, i cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico i prodotti provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
- chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico (obblighi ai fini delle imposte);
- l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti purché essa riguardi solo i prodotti esposti e non duri oltre il periodo delle manifestazioni (obbligo di comunicazione CCIAA);
- apertura di sale cinematografiche.
Dimensioni esercizi di vendita
Per superficie di un esercizio commerciale s'intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
- Gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti o a 150 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
Per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di tali negozi, l’esercente è tenuto ad una semplice comunicazione al Comune competente per territorio: trascorsi 30 giorni può procedere.
- Le medie strutture di vendita, hanno una superficie compresa tra i limiti massimi degli esercizi di vicinato e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
Sono soggette ad autorizzazione del Comune competente che, verificati i requisiti e sentite le organizzazioni di consumatori e commercianti, comunica entro 90 giorni la decisione.- Le grandi strutture di vendita sono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti.
- Per centro commerciale s'intende una media o una grande struttura di vendita nella quale sono inseriti più esercizi commerciali. Essi usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizi gestiti unitariamente. Ai fini dell’autorizzazione, per superficie di un centro commerciale, si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Importanti novità nel comparto sono state introdotte dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". Infatti, l’art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, dispone quanto segue:
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
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