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INAIL
L’INAIL tutela i lavoratori assicurati contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attivitā lavorativa, ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilitā civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilitā per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, nelle attivitā che la legge individua come rischiose, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di societā e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa ed anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti. Gli artigiani sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
Il rapporto assicurativo ha inizio con la comunicazione all’INAIL dell’attivitā esercitata da parte del datore di lavoro, 5 giorni prima dell’avvio.
Il costo dell’assicurazione, chiamato premio, č ad esclusivo carico del datore di lavoro o dell’artigiano.
Il premio si calcola sulla base delle retribuzioni e della pericolositā della lavorazione svolta.
Sono ritenute attivitā rischiose:
- le attivitā svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
- le attivitā svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;
- le attivitā complementari o sussidiarie alle attivitā rischiose.
Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c’č una presunzione assoluta di rischio, come: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli.