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 FARE IMPRESA

INPS

Il sistema di previdenza è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato al reddito d’impresa.

Sono interessati al versamento del contributo:

- coloro che esercitano attività commerciali e turistiche;

- gli ausiliari del commercio;

- i soci delle società a responsabilità limitata (organizzate con il lavoro dei soci e loro familiari)

- titolari di attività artigiane;

- collaboratori familiari;

- coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale;

- coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa.

I lavoratori che sono impegnati in più attività, anche in un’unica impresa, assoggettabili a forme diverse di assicurazione obbligatoria, devono essere iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano la loro opera in maniera prevalente. Spetta all’INPS decidere quale sia l’attività prevalente ai fini dell’iscrizione dell’imprenditore stesso.

Il principio della prevalenza non si applica quando una delle due attività è soggetta al contributo per il lavoro autonomo, in questo caso le due diverse attività danno titolo alla contemporanea iscrizione in due diverse gestioni.

IMPORTO: l’importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito d’impresa, costituito dalla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono. Non essendo possibile conoscere in anticipo quali sono i redditi che verranno prodotti, il versamento va effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati l’anno precedente.

L’anno successivo andrà effettuato un versamento a conguaglio tra gli importi versati in acconto e quelli da versare in base al reddito effettivamente prodotto.

In ogni caso il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi, variabile di anno in anno. Se il reddito è inferiore al limite i contributi da versare devono comunque essere calcolati sul minimale; la legge prevede anche un limite massimo di reddito oltre il quale non è più calcolato il contributo.

VERSAMENTI: i versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

- 16 maggio

- 16 agosto

- 16 novembre

- 16 febbraio dell’anno successivo

I contributi dovuti sulla base della quota di reddito d’impresa superiore al minimale vanno versati in due rate uguali alle scadenze del 31 maggio e del 30 novembre.

Il reddito da prendere in considerazione è quello dell’anno precedente: il versamento è considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell’anno in corso.

I contributi devono essere versati tramite bollettini di conto corrente postale che l’INPS invia direttamente al domicilio degli interessati.

ISCRIZIONE: avviene presso gli sportelli polifunzionali presenti in ogni Sede dell’INPS, delle Camere di commercio, dell’INAIL, della Commissione Provinciale per l’artigianato e dell’Amministrazione Finanziaria.

L’iscrizione effettuata presso lo sportello polifunzionale di un ente, vale automaticamente anche per le altre amministrazioni.

IMPRESA: l’obbligo di versare contributi all’INPS da parte delle imprese nasce all’atto dell’assunzione di un lavoratore dipendente.

L’iscrizione avviene a domanda, presentata sul modello DM68 reperibile presso la sede INPS, con allegata la documentazione riferita all’attività svolta.

La domanda deve essere presentata agli sportelli polifunzionali (INPS/ Camera di Commercio/ INAIL).

L’INPS assegna la matricola aziendale, effettua l’inquadramento dell’azienda, sulla base dell’attività svolta, attribuisce il codice statistico contributivo e gli eventuali codici di autorizzazione.

Il codice statistico contributivo (C.S.C.) indica il settore, la classe e la categoria di appartenenza dell’azienda e ne determina il comportamento contributivo.

Il codice autorizzazione (C.A.) ha la funzione di differenziare il comportamento di un’azienda da quello tipico del settore, classe e categoria di appartenenza.

Viene poi spedita la lettera di inquadramento e i mod. DM/10.

L’azienda è tenuta a comunicare entro 30 giorni eventuali sospensioni, variazioni o cessazione dell’attività.

L’INPS è tenuta a riscuotere i contributi dovuti per i seguenti tipi di assicurazioni:

- IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), contributi validi per la pensione;

- Malattia e maternità;

- CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);

- DS (Disoccupazione);

- CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);

- Mobilità.

LAVORATORI AUTONOMI: coloro che esercitano un’attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica specifica, devono versare il contributo all’INPS.

Il contributo ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata, secondo il sistema contributivo, in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Il contributo è di misura diversa, 10 % o 13 %, a seconda dei casi:

- per i collaboratori e i professionisti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 12,50 %, maggiorato dello 0,50 % per finanziare il fondo per maternità e gli assegni familiari;

- per i collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o già titolari di pensione, il contributo è pari al 10 %.

Professionisti: il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.

Collaboratori: il versamento è effettuato con cadenza mensile dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

SOGGETTI ULTRA 65ENNI: i soggetti con più di 65 anni di età che iniziano a svolgere l’attività hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata, il contributo va versato all’INPS con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e collaboratori.

Gli ultra 65enni già pensionati, qualora inizino una nuova attività, possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50%; in questo caso viene ridotto il supplemento di pensione della metà. Sono esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione di reversibilità.

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