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FARE IMPRESA

ASSOCIAZIONE

Le associazioni sono dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, in cui le parti mirano a realizzare un interesse comune a tutti i soggetti che partecipano all’associazione.

Lo scopo è di natura ideale o comunque non economica, senza scopo di lucro (non profit).

E’ un’organizzazione collettiva a «struttura aperta»: sono possibili nuove adesioni senza che ciò comporti il cambiamento dell’atto costitutivo.

Le associazioni si distinguono in:

- Associazioni Riconosciute: hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento.

Per ottenere il riconoscimento occorre dimostrare di disporre di un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo, costituirsi con atto pubblico (art. 14 C.C.) e presentare istanza alla Prefettura.

- Associazioni Non Riconosciute: sono quelle che non hanno chiesto il riconoscimento (artt. 36, 37 e 38 C.C.) o che pur avendolo chiesto non l’hanno ottenuto.

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati.

Queste forme associative si caratterizzano per:

RESPONSABILITA’ ASSOCIATI: nel caso di associazioni non riconosciute i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno assunto obbligazioni in nome e per conto dell’associazione.

PATRIMONIO: nelle associazioni riconosciute l’indicazione del patrimonio deve essere contenuta nell’atto costitutivo.

Nelle associazioni non riconosciute il fondo comune è la dotazione patrimoniale costituita dai contributi degli associati e dai beni acquistati con i contributi.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso.

In caso di estinzione dell’associazione i beni residui andranno devoluti secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo e nello statuto, in caso manchino tali indicazioni si attribuiscono ad altri enti che perseguono scopi analoghi.

COSTITUZIONE: l’esistenza di un’associazione non riconosciuta non è condizionata da alcuna formalità e per la sua costituzione non è necessario l’atto pubblico, è opportuno che l’atto costitutivo sia scritto per evitare contrasti tra le parti; è possibile far registrare l’atto, anche senza l’intervento di un notaio, presso il Comune in cui l’associazione ha sede.

La forma dell’atto pubblico stipulato da notaio è invece necessaria nel caso in cui si richieda il riconoscimento.

Gli elementi che devono far parte dell’atto costitutivo sono: l’indicazione dello scopo e delle attività (anche commerciali) previste per il suo raggiungimento; l’indicazione del patrimonio e della sede nonché le regole relative all’ordinamento interno e all’amministrazione. Occorre determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per l’ammissione: pur essendo a struttura aperta, l’atto costitutivo può prevedere determinate condizioni alle quali è subordinato l’ingresso di nuovi associati. È comunque diritto dell’ente rifiutare la proposta di nuove adesioni anche da parte di coloro che rispondono ai requisiti richiesti.

ADEMPIMENTI COSTITUTIVI: la domanda per il riconoscimento di una persona giuridica è presentata alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’Ente, con allegata copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto.

L’associazione acquista la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture.

Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, la sede della persona giuridica e i dati identificativi degli amministratori, con menzione di quelli cui è attribuita la rappresentanza.

Il Prefetto provvede all’iscrizione entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Vi è una sorta di doppio binario: il riconoscimento delle associazioni, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione.

RAPPORTO TRA ASSOCIATI: possono raggiungere un numero illimitato; hanno pari diritti e doveri, facoltà di recedere e possono essere esclusi per gravi motivi.

Il loro lavoro all’interno dell’associazione può essere regolarmente retribuito attraverso note spese di rimborso per l’attività svolta.

TRATTAMENTO FISCALE E ADEMPIMENTI CONTABILI: le disposizioni in materia di associazionismo prevedono alcune agevolazioni fiscali e contabili quali: esenzione dalle tasse per le raccolte di fondi (se occasionali) e per i contributi erogati da pubbliche amministrazioni e possibilità di tenere contabilità semplificata.

Per le associazioni di promozione sociale non sono considerati commerciali né il servizio di bar, né l’organizzazione di viaggi turistici, purché si tratti di attività strettamente complementari agli scopi istituzionali e riservati ai soli associati.

VANTAGGI: nel caso di un’associazione non riconosciuta i tempi per la costituzione sono minimi così come i costi per l’avvio.

SVANTAGGI: nelle associazioni non riconosciute gli associati sono personalmente responsabili degli atti compiuti in nome e per conto dell’associazione.

L’attività posta in essere non deve avere scopo di lucro e quindi eventuali utili devono essere destinati all’associazione.

Se un’associazione si estingue i beni non vengono suddivisi tra gli associati, ma sono destinati ad altri enti che perseguono scopi analoghi.

Per ogni raccolta fondi agevolata va realizzato un rendiconto trasparente con relazione.

 

PARTICOLARITA’: (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 10 D.lgsl. 4/12/97 n. 460,  “Associazione di promozione sociale).

Il termine ONLUS significa “Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” e comprende associazioni, comitati, fondazioni e società cooperative che svolgono attività “non profit” in uno dei seguenti settori di interesse collettivo: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Nel caso di scioglimento dell'organizzazione è necessario l’intervento del Tribunale per destinare i beni residui.

Per essere classificati ONLUS occorre essere iscritti all’Anagrafe Unica delle Finanze presso il Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo.

I requisiti richiesti per essere qualificati ONLUS sono:

- natura privatistica (gli enti pubblici sono esclusi);

- perseguimento esclusivo di fini solidaristici;

- operatività nei settori sopra indicati;

- democraticità dello statuto (pluralismo);

- trasparenza dei bilanci;

- obbligo di destinazione dei beni residui dopo lo scioglimento, a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;

- limitazioni sugli emolumenti degli amministratori e sui compensi a terzi;

- divieto di distribuire utili;

- divieto di cedere beni o servizi agli associati a condizioni più favorevoli.

Le principali agevolazioni previste per le ONLUS consistono in:

- contabilità estremamente semplificata;

- non rientranti nella base imponibile i proventi originati da attività funzionali al perseguimento degli scopi sociali, anche se fiscalmente classificate come commerciali, ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’imposta sugli spettacoli;

- esenzione dal pagamento di bolli, concessioni governative, ecc.;

- tasse di registro stabilite in misura fissa;

- imposta ipotecaria sugli acquisti di immobili stabilita in misura fissa;

- disciplina speciale per le cessioni gratuite di beni e servizi dalle società commerciali alle ONLUS;

- deducibilità fino a somma prestabilita sul valore degli atti di liberalità effettuati da privati a beneficio delle ONLUS;

- esenzione totale sulle sottoscrizioni pubbliche legate a speciali ricorrenze.

- esonero dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali.



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