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 FARE IMPRESA

SOCIETÀ COOPERATIVA

Le società cooperative sono imprese collettive che si differenziano dalle altre società per lo scopo mutualistico che perseguono: prestazioni a condizioni più favorevoli a favore dei soci. Non ha scopo di lucro, il fine immediato non è la divisione degli utili, ma è quello di svolgere un'attività diretta ad offrire ai soci, attraverso la loro reciproca cooperazione, beni o servizi o occasioni di lavoro, a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Questa forma di società di persone si caratterizza per:

RESPONSABILITA' SOCI:

Le società cooperative possono essere:

- a responsabilità illimitata: per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o fallimento, rispondono i soci solidamente e illimitatamente in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite secondo un piano di riparto stabilito dai liquidatori o dal curatore.

- a responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio. Le quote possono essere rappresentate da azioni.

CAPITALE SOCIALE: nessun socio può detenere una quota superiore a 500 Euro.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non più essere inferiore a 25 Euro. Il capitale è variabile, non è quantificato in un ammontare prestabilito, in modo da consentire il libero ingresso e la libera uscita dei soci: le sue variazioni non comportano modificazioni dell'atto costitutivo.

RAPPORTO SOCIALE: la cooperativa deve costituirsi con un numero minimo di 9 soci, nel caso sia inferiore, ma non meno di tre soci, è possibile creare una piccola cooperativa.

I soci possono essere soci "cooperatori", titolari di quote di capitale sociale, che offrono la propria attività lavorativa all'interno della cooperativa o soci "sovventori" che apportano solo capitale.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore della sua partecipazione. Gli amministratori devono essere soci.

Gli organi della cooperativa sono: l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e il collegio dei probiviri (non obbligatorio).

Lo statuto specifica la presenza di eventuali altri organi.

La quinta parte degli utili annuali deve essere destinata al fondo di riserva legale e una ulteriore quota, stabilita dalla legge, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. E' fissata normativamente una percentuale massima di utili distribuibili. Eventuali utili residui devono essere destinati al perseguimento dei fini mutualistici.

Dagli utili vanno distinti i ristorni che non costituiscono remunerazione di capitale, ma sono strumenti tecnici per l'attribuzione ai soci dei vantaggi mutualistici.

Nella relazione con i soci si instaurano due diversi tipi di rapporto:

-   rapporto di società, oggetto del quale è l'esercizio in comune mediante i conferimenti dei soci di un’attività d'impresa;

-   rapporti contrattuali ulteriori dei singoli soci con la cooperativa per usufruire dei relativi servizi (o prestazioni di lavoro).

Le società cooperative sono sottoposte a vigilanza e controlli sulla gestione da parte dell’autorità governativa.

TRATTAMENTO FISCALE: la cooperativa è soggetta al pagamento dell'IRAP e il reddito di impresa è sottoposto all'IRPEG, usufruendo però di agevolazioni fiscali rispetto alle altre società di capitali. Gli utili che vengono percepiti rientrano nella dichiarazione personale del socio, alla voce "reddito di capitale", e sono assoggettati ad IRPEF. Per evitare la doppia tassazione sullo stesso reddito subentra un meccanismo per cui l'IRPEG pagata dalla società diventa un credito utilizzabile dal socio per diminuire la sua IRPEF.

ADEMPIMENTI COSTITUTIVI:

a) denuncia all'Agenzia delle Entrate entro 30 gg dall'inizio dell'attività;

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale;

c) invio copia dell'atto costitutivo all'ufficio delle imposte dirette entro 3 mesi dall'iscrizione dell'atto alla CCIAA;

d) iscrizione nel Registro Prefettizio.

VANTAGGI: previste agevolazioni fiscali (es. sono esenti dall'IRPEG sugli utili accantonati a riserva). Il numero dei soci può variare senza dover modificare lo statuto (principio della porta aperta).

SVANTAGGI: distribuzione limitata degli utili, non superabili percentuali massime legalmente stabilite, in quanto sono obbligatori i reinvestiti. Periodicamente sono soggette a revisioni da parte del ministero del lavoro (o da associazione di categoria di appartenenza) per verificare la sussistenza dello scopo mutualistico.

COSTI DI COSTITUZIONE: i costi più significativi sono rappresentati da quelli notarili.

PARTICOLARITA': Piccola Società Cooperativa

E' stata introdotta la figura della piccola società cooperativa, un modello semplificato di società cooperativa.

Le novità apportate riguardano la possibilità di costituire una società cooperativa con un minimo di 3 soci, fino ad un massimo di 8, riducendo il numero minimo di 9 partecipanti originariamente fissato per le società cooperative.

Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative, in quanto compatibili, con la possibilità di affidare all'organo assembleare la funzione amministrativa; in questo caso si dovrà nominare un presidente al quale spetterà la rappresentanza legale. La piccola società cooperativa potrà trasformarsi esclusivamente in una società cooperativa, ciò accade anche quando il numero dei soci superi il tetto massimo di otto.

Nelle piccole società cooperative, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

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