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 FARE IMPRESA

- Collaboratori coordinati e continuativi

- Collaboratori occasionali

- Professionisti iscritti ad albi

- Studi associati

- Associazioni in partecipazione

Altre forme di lavoro autonomo

E' difficile distinguere tra attività di impresa e attività di lavoro autonomo: l'attività di impresa è una attività economica finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi nell'attività di lavoro autonomo è prioritario il carattere intellettuale delle prestazioni.
Non esiste infatti una precisa definizione giuridica e/o contrattuale: per l'individuazione delle caratteristiche di queste figure professionali si deve fare riferimento al Codice Civile, al Codice di Procedura Civile e al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Non esistendo una disciplina positiva, che ne definisca con precisione i tratti salienti, occorre indicare, per deduzione, le caratteristiche: non sono lavoratori dipendenti non essendo legati da un vincolo della subordinazione al datore di lavoro e non sono imprenditori. stipulano contratti per prestazione d'opera (regolati dall'art.2222, C.C. e ss.) o per prestazione d'opera intellettuale (art.2229, C.C. e ss.).
Analizziamo in dettaglio queste categorie:

  • Collaboratori Coordinati Continuativi.

  • Collaboratori Occasionali.

  • Liberi Professionisti Iscritti.

  • Studi Associati.

  • Associati in Partecipazione.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Sono figure intermedie tra il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo, legate da contratti di prestazione d’opera o di prestazione d’opera intellettuale.

Il rapporto di lavoro è strutturato come una prestazione d’opera prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, non comporta l’esistenza di un’organizzazione d’impresa.

L’elemento della coordinazione implica che l’attività sia collegata con l’attività svolta dal committente, così da essere in relazione con la organizzazione produttiva.

Il requisito della continuità presuppone che la prestazione si articoli su un arco temporale indeterminato o comunque abbastanza lungo, comunque non occasionalmente, e venga retribuita periodicamente con cifra prestabilita.

E’ possibile concludere più contratti di collaborazione, sia coordinati e continuativi che occasionali, nonché rapporti di lavoro dipendente, purché questo non siano posti dei vincoli nel contratto di lavoro. La collaborazione non prevede quindi un rapporto in esclusiva.

E’ consigliabile, anche se non è obbligatorio, sottoscrivere un contratto che disciplini il rapporto fra il committente e il lavoratore, dove vengono definiti i punti principali, come ad esempio: la durata dell’incarico, il compenso minimo di base e sua periodicità, eventuali spese per assicurazione di pensione integrativa, infortunio e responsabilità civile e malattia, possibilità di ricevere rimborsi spesa come pasti e viaggi, risarcimenti nel caso in cui i requisiti del contratto non siano rispettati, clausole di salvaguardia per il recesso quali un periodo di preavviso, dichiarazione della impresa di prelazione del collaboratore nel caso di assunzione di personale.

TRATTAMENTO FISCALE: i redditi percepiti sulla base dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono qualificati fiscalmente come “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.

All’atto del pagamento del compenso viene operata una ritenuta IRPEF calcolata sulla base dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito, corrispondenti al reddito complessivo del collaboratore. Precedentemente il collaboratore era tenuto a fare una dichiarazione dei redditi, ora se è in assenza di altre fonti di reddito non ha più l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Spetta al committente preparare la busta paga o una ricevuta, non è più necessario per il collaboratore emettere una ricevuta di pagamento.

Anche per quanto riguarda le detrazioni, potranno beneficiare di quelle previste per i redditi di lavoro dipendente.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: è stato istituito un contributo obbligatorio che i lavoratori devono versare alla ”Gestione Separata” INPS, una cassa previdenziale destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, tra cui le collaborazioni coordinate e continuative.

Tale contributo è pari al 14% (anno 2003), di cui i 2/3 del versamento spettano ai committenti e 1/3 al lavoratore.

Tale percentuale muta nel caso in cui si tratti di soggetti iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, di titolari di pensione indiretta o di reversibilità e di titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, inabilità).

NOVITA’: COLLABORATORE A PROGETTO

La c.d. Riforma Biagi, che a luglio 2003 deve ancora concludere l’iter di approvazione, prevede la scomparsa dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di conseguenza l’introduzione del contratto di lavoro a progetto.

Sarà un contratto a termine, riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato.

Salvo diversa pattuizione fra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, dunque non è previsto un rapporto in esclusiva.

Questo tipo di contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.

Le disposizioni transitorie prevedono che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in corso, che non possono essere ricondotti ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono efficacia fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

Inoltre, ai fini previdenziali, il collaboratore a progetto, a differenza del co.co.co., si vedrà aumentata l’aliquota contributiva dal 14% al 19%.

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COLLABORATORI OCCASIONALI

Sono lavoratori autonomi che svolgono prestazioni occasionali, ciò non abitualmente e in modo continuativo. Dovrebbe essere liberi di organizzare il proprio lavoro secondo ritmi e regole autonome, senza orari predeterminati e senza essere sottoposti al rispetto delle direttive organizzative dettate dal committente.

Il rapporto di lavoro si basa generalmente su un contratto di prestazione d’opera tra il committente e il prestatore occasionale finalizzato al raggiungimento di concordati e determinati obiettivi.

TRATTAMENTO FISCALE: sono tenuti ad emettere ricevuta di pagamento del compenso prestabilito, che è assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF del 20%.. E’ possibile detrarre dal proprio imponibile le spese che sono direttamente imputabili alla prestazione, se correttamente documentate. In sede di dichiarazione dei redditi i proventi andranno inseriti nella voce “redditi diversi”.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: non è previsto il versamento di alcun contributo previdenziale INPS e nessuna forma di copertura contro gli infortuni INAIL.

NOVITA’: LAVORATORI OCCASIONALI

La c.d. Riforma Biagi, prevede una diversa regolamentazione del lavoro occasionale: non potrà avere una durata complessiva superiore a 30 gg. annui e un compenso superiore a Euro 5.000 con lo stesso committente.

PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI

Sono lavoratori autonomi iscritti agli albi, ordini od elenchi professionali delle rispettive categorie di appartenenza. Per iscriversi è necessario conseguire l’abilitazione professionale che consente l’esercizio dell’attività.

Le professioni che richiedono l’iscrizione ad un Albo sono: Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Ingegneri ed architetti, Geometri, Avvocati e procuratori, Veterinari, Consulenti del lavoro, Farmacisti, Notai, Medici ed Odontoiatri, Giornalisti, Biologi, Periti industriali, Psicologi, Infermieri

professionali assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia, Agrotecnici e periti agrari.

I liberi professionisti operano con contratti di prestazione d’opera intellettuale, caratterizzati dal particolare legame fiduciario che si instaura con il cliente e che richiede una prestazione dall’alto contenuto tecnico - scientifico.

Si tratta di professioni che producono reddito da lavoro autonomo e non quindi di impresa, anche quando comportano l’organizzazione di beni strumentali e lavoro dipendente: questo perché la struttura organizzativa è meramente strumentale all’espletamento dell’attività intellettuale.

TRATTAMENTO FISCALE: i liberi professionisti possono scegliere di svolgere la loro attività sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative o aprire una partita IVA, a secondo del tipo di lavoro, della quantità di clienti e della convenienza economica. Il professionista sarà poi assoggettato agli obblighi fiscali previsti per le categorie sopraccitate, muta il trattamento previdenziale coperto dalle casse previdenziali di categoria.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: il versamento previdenziale viene effettuato presso la cassa previdenziale della categoria di appartenenza.

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PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI

Sono lavoratori autonomi iscritti agli albi, ordini od elenchi professionali delle rispettive categorie di appartenenza. Per iscriversi è necessario conseguire l’abilitazione professionale che consente l’esercizio dell’attività.

Le professioni che richiedono l’iscrizione ad un Albo sono: Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Ingegneri ed architetti, Geometri, Avvocati e procuratori, Veterinari, Consulenti del lavoro, Farmacisti, Notai, Medici ed Odontoiatri, Giornalisti, Biologi, Periti industriali, Psicologi, Infermieri

professionali assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia, Agrotecnici e periti agrari.

I liberi professionisti operano con contratti di prestazione d’opera intellettuale, caratterizzati dal particolare legame fiduciario che si instaura con il cliente e che richiede una prestazione dall’alto contenuto tecnico - scientifico.

Si tratta di professioni che producono reddito da lavoro autonomo e non quindi di impresa, anche quando comportano l’organizzazione di beni strumentali e lavoro dipendente: questo perché la struttura organizzativa è meramente strumentale all’espletamento dell’attività intellettuale.

TRATTAMENTO FISCALE: i liberi professionisti possono scegliere di svolgere la loro attività sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative o aprire una partita IVA, a secondo del tipo di lavoro, della quantità di clienti e della convenienza economica. Il professionista sarà poi assoggettato agli obblighi fiscali previsti per le categorie sopraccitate, muta il trattamento previdenziale coperto dalle casse previdenziali di categoria.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: il versamento previdenziale viene effettuato presso la cassa previdenziale della categoria di appartenenza.

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STUDI ASSOCIATI

Sono professionisti iscritti ad un albo che esercitano in forma associata un lavoro autonomo. Il reddito prodotto non è classificabile come reddito di impresa, anche quando è presente una struttura organizzata di beni strumentali e lavoro dipendente, visto che l’organizzazione è meramente strumentale per lo svolgimento dell’attività intellettuale. Tutti gli associati devono essere professionisti regolarmente iscritti al proprio ordine.

Il rapporto professionale fra il prestatore d’opera intellettuale ed il cliente rimane individuale, mentre l’esecuzione della prestazione avviene con l’impiego di persone legate allo studio.

I proventi sono ripartiti in base al lavoro effettivamente svolto dal singolo professionista, il reddito è determinato secondo le regole proprie del lavoro autonomo e viene attribuito ai singoli associati. La gestione in forma associata consente di ripartire i costi dello studio professionale fra tutti gli associati. Le entrate dell’attività sono percepite dall’associazione, mentre le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano determinati diversamente.

Per costituire uno studio legale associato è necessaria una scrittura privata con firma autenticata oppure un atto pubblico da comunicare agli ordini o ai collegi professionali.

TRATTAMENTO FISCALE: lo studio associato deve aprire la partita IVA presso l’ufficio competente per territorio.

Gli studi di professionisti determinano autonomamente il proprio reddito ma non sono direttamente soggette ad imposte dirette. I redditi prodotti sono tassati ai fini IRPEF in capo ai singoli soci.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: ai fini contributivi tutti gli associati devono iscriversi alla Cassa di Previdenza del proprio ordine professionale.

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con questa forma di contratto, prevista dall’art. 2549 del codice civile, l’associante (colui che ha l’impresa) attribuisce all’associato (colui che partecipa) una partecipazione agli utili della sua impresa o ad uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (che può essere di lavoro o di capitale). Salvo patto contrario l’associato partecipa delle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma l’ammontare delle

perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto. L’apporto dell’associato non può configurarsi come lavoro subordinato.

TRATTAMENTO FISCALE: gli associati sono sottoposti a ritenuta d’acconto del 20%, l’associante è tenuto al pagamento INAIL. Non è necessaria l’apertura di partita IVA.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: sono esclusi dall’obbligo di versamento previdenziale, allorché l’apporto sia costituito dalla sola prestazione lavorativa.


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