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 FARE IMPRESA

IMPRESA INDIVIDUALE

Imprenditore è chi esercita professionalmente una attività economica organizzata per produrre o scambiare beni o servizi.
Esercitare una attività economica significa operare per il mercato con l'obiettivo di remunerare il proprio operato. Il carattere della professionalità implica che l'attività deve essere svolta abitualmente o periodicamente, non occasionalmente e saltuariamente; mentre il requisito dell'organizzazione identifica la gestione e il coordinamento dei beni e delle risorse.

L'esercizio di una attività di impresa necessita l'apertura della partita IVA e l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
RESPONSABILITA': L'imprenditore assume la responsabilità ed i rischi connessi alla gestione dell'attività economica rispondendone con il proprio patrimonio personale. E' soggetto al fallimento salvo che non sia qualificabile come piccolo imprenditore.

TRATTAMENTO FISCALE: il reddito derivante dall'attività di impresa è una delle componenti che costituiscono la base imponibile ai fine IRPEF nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore. L'attività di impresa è soggetta all'IRAP.

VANTAGGI: la semplicità di costituzione e la snellezza decisionale derivante dall'assenza di corresponsabili: un solo imprenditore è nelle condizioni migliori per decidere rapidamente e liberamente le strategie dell'impresa.
Vincoli minimi sia per quanto riguarda le formalità da espletare in fase di avvio che per gli oneri amministrativi da compiere. Non è obbligatorio la tenuta dei libri sociali, ma solamente quelli prescritti dalla normativa fiscale. Per liquidare l'attività, è sufficiente chiudere la partita IVA e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio, all'INPS e all'INAIL.

SVANTAGGI sono ravvisabili nel fatto che l'imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni dell'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale. Anche quando si inizia un'impresa è importante pensare a tutte le fasi di vita della stessa, compresa l'eventualità della fine dell'attività: il fallimento dell'impresa nel caso di ditta individuale significa il fallimento anche del titolare dell'impresa.

 

IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare, pur vedendo la partecipazione di più soggetti oltre al titolare, è assoggettata al medesimo trattamento giuridico dell'impresa individuale.
Questa forma di società di persone si caratterizza per:

RESPONSABILITA': La responsabilità sulle operazioni aziendali ricade esclusivamente in capo al titolare dell'impresa.

RAPPORTO SOCIALE: Nell'impresa familiare possono collaborare in modo continuativo all'esercizio dell'attività, in virtù di un specifico accordo/contratto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
I familiari collaboratori hanno diritto al mantenimento nell'ambito famigliare, a partecipare agli utili (nella misura massima del 49%), ai beni con essi acquistati e agli incrementi aziendali, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. Le decisioni riguardanti l'impiego degli utili, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'attività sono adottate a maggioranza dei famigliari partecipanti.

COSTITUZIONE: va costituita presso un notaio con scrittura privata autenticata o con atto pubblico da cui deve risultare l'attività esercitata dal titolare, gli estremi dei familiari collaboratori, nonché il relativo grado di parentela e la quota di partecipazione agli utili, che è proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato.

TRATTAMENTO FISCALE: l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale, il reddito confluisce nella dichiarazione dell'imprenditore assoggettata all'IRPEF. La quota di reddito attribuibile ai collaboratori non può superare complessivamente il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore.
I redditi dell'impresa familiare non possono essere attribuiti ai familiari che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa. L'impresa è soggetta all'IRAP.

ADEMPIMENTI COSTITUTIVI:
a) scrittura privata autenticata dal notaio;
b) denuncia all'Ufficio Unico delle Entrate entro 30 gg dall'inizio dell'attività;
c) iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale.

VANTAGGI: è possibile far partecipare i propri familiari all'attività d'impresa senza dover costituire una società e di ripartire il reddito e i relativi oneri fiscali fra più persone. La costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici.

SVANTAGGI: Il carico di responsabilità grava su un'unica persona: il fallimento della società comporta il fallimento del titolare che ne risponde solidalmente ed illimitatamente con i propri beni personali. L'impresa familiare necessita di un atto costitutivo per il suo avvio.

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