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IVA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito) diritto di rivalsa, l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta (il contribuente) rimane neutrale. Infatti, il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati. L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.
Ai fini dell’applicazione dell’IVA è necessario che coesistano tre presupposti:
- soggettivo: l’operatore deve rivestire la qualifica di imprenditore, artista o professionista e chiunque effettua importazioni, mentre non ha rilevanza il destinatario;
- oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti d’imposta e importazioni da chiunque effettuate;
- territorialità: operazioni effettuate da soggetti di imposta nel territorio dello Stato.
Soggetti IVA
E' soggetto all’IVA chi esercita attività di impresa o attività di lavoro autonomo.
Tutti i soggetti IVA possiedono un numero di partita IVA
- Esercizio di Arti e Professioni
Esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo, intellettuale o non. Detta attività deve essere svolta con carattere di professionalità e abitualità, anche se congiuntamente ad altra attività, deve essere stabile, duratura e svolta sistematicamente, anche se non in modo permanente e senza interruzioni.
Le prestazioni di servizi eseguite sulla base di rapporti giuridici di collaborazione coordinata e continuativa non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni.
- Attività di impresa
Si ha impresa ogni qualvolta si esercita per professione abituale, anche se in modo non esclusivo, una delle seguenti attività:
- agricola;
- industriale/produttiva;
- commerciale.
Operazioni soggette ad IVA
L’IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.
- Cessioni di beni
Si ha cessione ogni volta che un bene viene trasferito, a titolo oneroso, da un soggetto all’altro, ovvero si costituisce un diritto reale di godimento quale abitazione, servitù, usufrutto, uso.
- Prestazioni di servizi
Sono le prestazioni effettuate dietro corrispettivo in dipendenza di contratti d’opera e d’appalto, di trasporto, di spedizione, di mandato, di deposito, di locazione.
L’IVA prende in considerazione anche le operazioni di permuta e le dazioni in pagamento. Le cessioni e le prestazioni accessorie, quali il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori, non sono soggette autonomamente all’imposta, ma seguono l’operazione principale.
Nel rispetto del presupposto della territorialità occorre tener presente che per le cessioni di beni assume rilevanza il luogo della loro esistenza, cioè il luogo in cui si trova il bene oggetto di cessione, mentre per le prestazioni di servizi vale il criterio del domicilio o residenza nel territorio dello Stato del prestatore di servizio.
Classificazione delle operazioni ai fini IVA:
La disciplina dell’IVA prevede:
- operazioni imponibili, su cui si applica l’aliquota IVA nella percentuale prevista dalla legge (4%, 10%, e 20%), e sono soggette ai normali adempimenti di dichiarazione e registrazione.
- operazioni non imponibili, pur essendo cessioni di beni o prestazioni di servizi sono dichiarate escluse dell’IVA mancando il presupposto della territorialità. Si tratta di operazioni connesse al traffico con l’estero, quali cessioni all’esportazione, servizi internazionali legati agli scambi internazionali. Sussiste tuttavia l’obbligo di fatturazione e di registrazione, concorre a formare il volume d’affari.
- operazioni esenti, sono quelle non assoggettate al tributo. E’ indetraibile l’IVA afferente agli acquisti di beni e servizi utilizzati per effettuare le operazioni esenti.
Sono elencate tassativamente dalla legge, tra esse figurano le operazioni di credito e di finanziamento, la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi di pensione, le operazioni di assicurazioni, le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, ONLUS, le operazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o cliniche, prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù. Sussiste ugualmente l’obbligo della
fatturazione e della registrazione ed il corrispettivo concorre a formare il volume d’affari.
- operazioni escluse non sono soggette ad alcun adempimento e non comportano alcun obbligo a carico dei soggetti interessati. Sono ad esempio le operazioni effettuate tra privati, le cessioni che hanno ad oggetto denaro, aziende, campioni gratuiti di modico valore.
Il momento impositivo viene fissato:
- per le cessioni di beni immobili all’atto della stipulazione;
- per le cessioni di beni mobili all’atto della consegna o della spedizione;
- per le prestazioni di servizi all’atto del pagamento del corrispettivo.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione.
Non concorrono a determinare la base imponibile per esempio le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità, il valore di beni ceduti a titolo di premio, abbuono o sconto, le somme dovute a titolo di rimborso su anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte regolarmente documentate.
L’IVA è calcolata sulla base imponibile applicando aliquote diverse stabilite dalla legge in relazione al tipo di beni ceduti:
- aliquota normale del 20%;
- aliquota agevolata del 4% per i beni di più largo consumo
- aliquota ridotta del 10% per prodotti agricoli, ittici e alcuni alimenti.
Il volume di affari è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto d’IVA e registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo di imposta. In relazione al suo ammontare sono stabiliti importanti adempimenti quali la liquidazione d’imposta, i versamenti e la tenuta della contabilità.
Non concorrono alla formazione del volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili, i diritti di brevetti industriali, di utilizzazione opere di ingegno, di concessione marchi di fabbrica, i passaggi interni di beni nel caso di più attività.
In base al volume d’affari dell’anno solare precedente si determina il regime d’imposta cui deve attenersi il soggetto nell’anno successivo.
I regimi d’imposta sono:
- regime normale per i soggetti con volume d’affari superiore a 300.000 Euro;
- regime semplificato per i soggetti “minori”, cioè con volume d’affari inferiore a € 300.000, se si tratta di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o esercenti atti e professioni ovvero non superiore a € 500.000, se si tratta di imprese aventi ad oggetto altre attività;
- regime speciale per i produttori agricoli;
- regime forfettario per i contribuenti “minimi” in ragione del ridotto ammontare del loro volume d’affari nel periodo di imposta, cioè non superiore a € 10.000, compresi corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini IVA.
Gli adempimenti
Gli adempimenti relativi alle operazioni in regime IVA:
- Emissione fattura, scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
- Registrazione delle fatture emesse, delle fatture di acquisto e dei corrispettivi.
- Liquidazione, versamento e dichiarazione periodica.
- Dichiarazione annuale dell'IVA.
Fatturazione
Per ogni operazione soggetta ad IVA si deve emettere la fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella; per alcune attività è prevista l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
La fattura viene emessa in duplice esemplare: uno è consegnato all'acquirente, deve essere emessa anche per le operazioni non imponibili ed esenti, in questi casi in luogo dell’aliquota deve essere indicato che si tratta di operazioni non imponibili ed esenti.
Deve contenere:
- Il numero di partita IVA e il codice fiscale di chi emette la fattura;
- la data di emissione;
- il numero progressivo della fattura;
- i dati identificativi dell’emittente;
- i dati identificativi del destinatario;
- la natura, la quantità e la qualità dei beni e dei servizi, ognuno con la sua aliquota;
- i corrispettivi;
- l'aliquota IVA applicata e l'ammontare dell'IVA.
Le Registrazioni
I registri che i contribuenti devono tenere ai fini della contabilità IVA sono:
- il registro delle fatture emesse;
- il registro dei corrispettivi;
- il registro delle fatture di acquisto.
I registri prima di essere utilizzati devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dell’imposta di bollo, presso: Ufficio IVA, Ufficio Registro, Camera di Commercio o notaio.
I tre registri possono essere sostituiti con un unico registro vidimato affiancato da tre singoli registri non vidimati.
I contribuenti in regime semplificato possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un “bollettario a madre e figlia”.
- Registro delle fatture emesse le fatture emesse devono essere annotate in ordine cronologico progressivo in un apposito registro. Gli elementi da annotare sono il numero progressivo della fattura, i dati identificativi dell’acquirente o del committente, l’ammontare imponibile distinto per aliquota e l’ammontare dell’imposta.
- Registro delle fatture di acquisto: le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione devono essere numerate ed annotate in apposito registro.
- Registro dei corrispettivi: i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati, in luogo del registro delle fatture emesse, possono tenere il registro dei corrispettivi nel quale devono annotare l’ammontare degli incassi distinguendoli secondo l’aliquota di imposta o indicando il titolo di inapplicabilità.
Liquidazione IVA
Liquidare l'IVA significa determinare la posizione a debito o a credito nei confronti dell'Erario facendo la differenza tra l'IVA incassata e quella pagata.
Il versamento deve essere realizzato entro il giorno 16 di ciascun mese sulla base delle annotazioni effettuate nel registro degli acquisti relativamente alle fatture emesse nel mese precedente.
I contribuenti che hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 300.000 Euro in caso di prestazioni di servizi, o a 500.000 Euro in caso di commercio o produzione di beni, possono procedere alla liquidazione e all’eventuale versamento dell’imposta per il trimestre solare, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri, pagando l'1% di interesse di maggiorazione.
Le liquidazioni trimestrali sono 3 relative al I, II e III trimestre: il quarto trimestre viene liquidato e versato in sede di dichiarazione I.V.A. annuale.
Non tutta l'IVA pagata risulta detraibile.
Dichiarazione Annuale
I contribuenti devono presentare all’Ufficio, entro il periodo compreso fra il 1° febbraio e il 31 maggio di ciascun anno, la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente. La dichiarazione deve essere effettuata secondo il modello approvato annualmente con decreto ministeriale.