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 FARE IMPRESA

Societą in accomandita semplice (S.A.S.)

 Questa forma di societą di persone si caratterizza per:

    RESPONSABILITA’ SOCI: sono presenti due tipologie di soci:

-   I soci accomandatari che si occupano dell’amministrazione e sono responsabili in modo solidale ed illimitato. Il fallimento della societą produce anche il loro fallimento.

-   I soci accomandanti che conferiscono il capitale e sono responsabili solo per le quote sociali conferite. Non possono agire per conto della societą e svolgere attivitą di gestione degli affari societari: solo in forza di una procura speciale per singoli affari possono trattare o concludere detti affari in nome della societą. Se non rispettano queste limitazioni, agendo in nome e per conto della societą senza alcuna procura, diventano automaticamente soci accomandatari. Possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori. Partecipano alla nomina e alla revoca degli amministratori, hanno il diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della societą.

   CAPITALE SOCIALE: non č previsto una soglia di capitale minimo per la sua costituzione;

   COSTITUZIONE: l’atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. L’atto deve necessariamente riportare i dati anagrafici dei soci, la ragione sociale contenente il nome e cognome di almeno uno dei soci accomandatari seguita dall’indicazione di S.A.S., l’individuazione dei soci accomandanti e dei soci accomandatari, i nominativi dei soci rappresentanti, l’indicazione della sede sociale,   l’oggetto sociale, i conferimenti apportati da ogni socio, le prestazioni a cui si obbligano i soci, i criteri di ripartizione utile/perdita e la durata prevista della societą;

    RAPPORTO SOCIALE: i soci accomandatari rivestono la duplice caratteristica di amministratori e di soci illimitatamente responsabile. I soci accomandanti, che non possono essere amministratori, rispondono solo nei limiti del capitale che hanno conferito. Si configura quindi une specie di "societą mista", in cui la responsabilitą e' limitata per una categoria di soci.

     TRATTAMENTO FISCALE: il carico fiscale viene ripartito tra i soci: gli utili prodotti, anche se non distribuiti, vengono suddivisi in base alle percentuali stabilite nell’atto costituivo, percentuali che possono essere diverse rispetto alle quote di capitale sociale. Ciascun socio contribuente verserą l’IRPEF calcolata sulla base imponibile individuata nella dichiarazione dei redditi personale.

     La societą paga l’IRAP (Imposta Regionale sull’Attivitą Produttive), conteggiata sull’imponibile indicato nella dichiarazione dei redditi societaria.

    E’ possibile attribuire un compenso per gli amministratori e accantonare una quota a titolo di indennitą per il trattamento di fine rapporto (TFR).

    ADEMPIMENTI COSTITUTIVI:

a)    denuncia all’Agenzia delle Entrate entro 30 gg dall’inizio dell’attivitą;

b)    iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha sede legale;

c)    invio copia dell’atto costitutivo all’Agenzia delle Entrate entro 3 mesi dall’iscrizione dell’atto alla C.C.I.A.A.

    VANTAGGI: possibilitą di differenziare nettamente i ruoli e le responsabilitą: chi apporta il capitale (socio accomandante), come finanziatore, risponde solo del capitale apportato; il socio accomandatario risponde invece illimitatamente e solidalmente con i propri beni.

La costituzione e la tenuta della contabilitą sono relativamente semplici e poco costose.

     SVANTAGGI: il fallimento della societą comporta il fallimento dei singoli soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni assunte dalla societą.

     COSTI: i costi pił significativi sono quelli notarili.

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