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 FARE IMPRESA

Società di fatto

E’ la società che sorge non in forza di un atto costitutivo formale, ma in virtù di un comportamento concludente non formalizzato.

La società di fatto, non prevista dal Codice Civile, viene formulata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per mezzo dell'analisi dei principi generali in materia di società ed, in particolar modo, per mezzo di uno studio differenziale rispetto all'istituto della comunione d'azienda (c.d. comunione di mero godimento). Infatti, la società di fatto - come ogni altra società - deve avere uno scopo lucrativo, trovare la sua causa nello svolgimento di un'attività economica e caratterizzarsi per la disponibilità di risorse economiche materiali ed immateriali apportate dai soci in forza di un contratto di società, che seppure non scritto si concretizza sull'estrinsecazione verso i soggetti terzi dell'esistenza di un vincolo societario tra i soggetti che partecipano in qualità di soci.

La società di fatto - al pari di qualunque altra forma di società - si fonda sull'esercizio in comune di un'attività economica, ossia - seguendo le indicazioni dettate dal codice civile in materia di imprenditore - sulla messa in opera di una serie coordinata e continuata nel tempo di atti avente come fine la produzione o lo scambio di beni e servizi. A tale vincolo di destinazione sono pertanto sottoposti i beni che formano il patrimonio della società, ossia che costituiscono la sua azienda (complesso di persone e beni organizzato per raggiungere un fine economico attraverso lo svolgimento di un'attività).

La società di fatto è dotata di soggettività giuridica: pertanto essa è titolare di posizioni giuridiche attive e passive, di crediti e di debiti, di diritti e di obblighi. Essa ha un proprio patrimonio distinto da quello dei soci (autonomia patrimoniale). Manca alla stessa, però, il carattere della personalità giuridica, che è riservato alle società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) ed alle cooperative, che l'acquistano mediante l'iscrizione - avente natura costitutiva - nel registro delle imprese e che permette ai soci di godere del beneficio della limitazione (a quanto conferito) della responsabilità per le obbligazioni sociali.

Il contratto di società di fatto può avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività non commerciali o commerciali (nel senso precisato dall'art. 2195 c.c.). In quest'ultimo caso può atteggiarsi come società in nome collettivo irregolare o in accomandita semplice irregolare.

La mancanza della redazione del contratto di società in una forma scritta richiesta ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (atto pubblico o scrittura privata autenticata), impedisce appunto detta iscrizione, la quale, non avendo efficacia costitutiva, permette solamente di rendere conoscibile ed opponibile ai terzi il contratto di società.

La mancata registrazione rende ovviamente inapplicabili le norme di legge che si fondano sull'esistenza di un contratto registrato e rende applicabili, nei rapporti tra società di fatto e terzi, le norme sulla società semplice, sebbene la società di fatto svolga attività commerciale.

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