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Società in nome collettivo (SNC)
Questa forma di società di persone si caratterizza per:
RESPONSABILITA’ SOCI: la responsabilità di tutti i soci è illimitata e solidale: il fallimento della società si estende a tutti i soci in quanto rispondono con il loro patrimonio personale;
I creditori sociali devono preventivamente far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.
I creditori particolari del socio non possono agire sui beni sociali, possono rivalersi solo sugli utili spettanti al loro debitore.
Finché dura la società non possono richiedere la liquidazione della quota del socio loro debitore. CAPITALE SOCIALE: non è prevista una quota di un capitale sociale minimo;
COSTITUZIONE: l’atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. L’atto deve necessariamente riportare i dati anagrafici dei soci, la ragione sociale contenente nome e cognome di almeno un socio seguita dall’indicazione di s.n.c., i nominativi dei soci rappresentanti, l’indicazione della sede sociale, l’oggetto sociale, i conferimenti di ogni singolo socio, le prestazioni cui si obbligano i soci, i criteri di ripartizione utile/perdita e la durata della società;
RAPPORTO SOCIALE: vige il divieto per i soci di esercitare una attività in concorrenza con quella della società, salvo il consenso degli altri soci.
Salvo diversa pattuizione l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto ad avere notizie dello svolgimento degli affari, consultare i documenti relativi all’amministrazione ed ottenerne il rendiconto.
Le modifiche dell’atto, salvo patto contrario, devono essere decise all’unanimità dai soci.
E’ fatto divieto al socio, senza il consenso degli altri soci, di servirsi dei beni appartenenti al patrimonio societario per fini estranei a quelli societari.
TRATTAMENTO FISCALE: il carico fiscale viene ripartito tra i soci: gli utili prodotti, anche se non distribuiti, vengono suddivisi in base alle percentuali stabilite nell’atto costituivo, percentuali che possono essere diverse rispetto alle quote di capitale sociale. Ciascun socio contribuente verserà l’IRPEF calcolata sulla base imponibile individuata nella dichiarazione dei redditi personale.
La società paga l’IRAP (Imposta Regionale sull’Attività Produttive), conteggiata sull’imponibile indicato nella dichiarazione dei redditi societaria.
E’ possibile attribuire un compenso per gli amministratori e accantonare una quota a titolo di indennità per il trattamento di fine rapporto (TFR).
ADEMPIMENTI COSTITUTIVI:
a) denuncia all’Agenzia delle Entrate entro 30 gg dall’inizio dell’attività;
b) iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha sede legale;
c) invio copia dell’atto costitutivo all’Agenzia delle Entrate entro 3 mesi dall’iscrizione dell’atto alla C.C.I.A.A.
VANTAGGI: la costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici e poco costose: la fase costitutiva si conclude in un giorno e gli adempimenti contabili sono minimi.
SVANTAGGI: il fallimento della società comporta il fallimento dei singoli soci che rispondono solidalmente ed illimitatamente con i propri beni personali.
COSTI DI COSTITUZIONE: i costi più significativi sono quelli notarili.