Torna a Home

 FARE IMPRESA

SOCIETA'

Si configura una società quando due o più persone conferiscono beni o servizi per svolgere insieme una attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).
L'accordo tra i soci risulta formalmente da un documento, scrittura privata autenticata o atto costitutivo redatto davanti ad un notaio, a seconda del tipo di società.

Le ragioni che portano alla costituzione di una società possono essere così schematizzate:

·          suddivisione dei rischi e delle responsabilità;

·          possibilità di contare sull'apporto finanziario, produttivo e organizzativo di più persone;

·          possibilità di avvalersi di molteplici competenze;

·          distribuzione del carico fiscale fra diversi soggetti;

·          possibilità di separare il proprio patrimonio personale da quello societario.

Il rapporto societario è diverso dal rapporto di amicizia: si può essere molto amici ma nel contempo possedere una visione divergente sulle modalità di gestione ed organizzazione di una attività lavorativa, sui ritmi di lavoro da sostenere, sulla conduzione dei rapporti con i terzi, sugli obiettivi da perseguire e sulle motivazioni di base. È necessario riflettere sul socio ideale in termini di competenze, esperienza e professionalità. Un rapporto di amicizia è regolato dal "cuore e dai sentimenti", un rapporto societario è regolato dalla "testa e dalla ragione".

Le forme societarie sono suddivise in:

A) Società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice)

Nelle società di persone la responsabilità dei singoli soci è personale, illimitata e solidale: Il socio, quindi, non risponde degli inadempimenti societari solo con i conferimenti effettuati, ma tutto il suo patrimonio personale.
Il potere di amministrazione inerisce direttamente alla qualità di socio: i soci che non partecipano direttamente all'amministrazione hanno diritto di controllare l'attività amministrativa, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto degli affari.

Il trasferimento della qualità e della quota sociale non può aver luogo senza il consenso degli altri soci.
Al momento della costituzione ciascun socio è tenuto a effettuare i conferimenti previsti nel contratto; la parte spettante a ciascun socio nei guadagni e nelle perdite è proporzionalmente diretta al valore del conferimento, ma è lasciato alla libertà dei contraenti di stabilire quote di ripartizione diverse, con il solo divieto di patto leonino, ovvero l'esclusione di uno o più soci di partecipazione agli utili o alle perdite.
Il conferimento può essere costituito anche dall'apporto lavorativo (manuale o intellettivo) del socio a favore della società, il socio d'opera non è un lavoratore subordinato: il suo compenso è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società.
In caso di fallimento della società i soci falliscono anche come persone fisiche (nel caso di società in accomandita semplice questa regola vale soltanto per i soci accomandatari, mentre i soci accomandanti rispondono solo nei limiti del capitale conferito, però non gli è permesso di amministrare la società).
Solitamente si sceglie la società di persone quando le qualità dei singoli soci, quali abilità tecnica, onestà, competenza e fiducia reciproca, sono elementi rilevanti, che assumono un ruolo preponderante rispetto al capitale conferito.

Le forme di società di persone sono:

                              società semplice (S.s.)

                              società in nome collettivo (snc)

                              società in accomandita semplice (sas)

                              Società di fatto

B) Società di capitali (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni).

Le società di capitali hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale: è la società, e non i singoli soci, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dallo svolgimento delle operazioni societarie.
La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale conferite, non è personale e non abbraccia il loro patrimonio.

Il capitale apportato assume un ruolo centrale in quanto i creditori sociali possono far valere le loro pretese creditorie soltanto sul patrimonio aziendale e non su quello personale dei soci.
L'amministrazione può essere affidata anche a persone che non hanno la qualità di socio.
Le società di capitali permettono di salvaguardare il patrimonio dei soci che non vengono coinvolti personalmente nel fallimento della società
La struttura di tali forme societarie è più rigida, sono previsti: vincoli decisionali, una complessa gestione organizzativa, contabile e amministrativa, un diverso sistema di tassazione.

Le società di capitali sono:

                              società a responsabilità limitata.

                              società per azioni.

                              società in accomandita per azioni.

C) Società mutualistiche che non hanno scopo di lucro:

                               società cooperativa

Differiscono per il diverso grado di responsabilità in capo ai soci nei confronti dei terzi: nelle società di persone i soci sono personalmente e illimitatamente responsabili delle azioni compiute in nome della società (rispondono cioè con il loro patrimonio) nelle società di capitali, invece, la responsabilità patrimoniale è limitata alle quote di capitale apportate dai soci.

Dalle società differiscono le Associazioni in quanto perseguono uno scopo di natura ideale e non economico.

La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro, che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi. La fondazione è costituita da un fondatore, ma anche da più persone congiuntamente o da più persone giuridiche. E’ dotata di una propria organizzazione e di propri organi di governo; usa le proprie risorse finanziarie per scopi culturali, educativi, religiosi, sociali, scientifici o altri scopi di utilità pubblica.

Le fondazioni vengono solitamente costituite per l'amministrazione di lasciti, da parte di persone facoltose, che verranno poi impiegati secondo le volontà del mecenate che le ha costituite.

Con il contratto di consorzio (consorzio e società consortile), ex art. 2602 c.c., più imprenditori pongono in essere un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese: nel consorzio, pertanto, mancano gli elementi caratteristici delle società, poiché esso non svolge un’attività d’impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate partecipanti, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese. In sostanza, le singole attività d’impresa finalizzate alla produzione di utili restano proprie e individuali di ciascun consorziato, ed il consorzio non mira a produrre guadagni da distribuire ai soci ma mira a mantenere, e possibilmente far aumentare, il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.

                                      Tabella riassuntiva forme societarie

Torna a inizio